COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  98 del 03.03.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.4.   Ricorso VASTOGIRA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  98 del 03.03.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.4.   Ricorso VASTOGIRARDI   – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatori  

(Gara VIRTUS M. SANTANGIOLESE – VASTOGIRARDI del 08/02/2010 - Campionato Regionale Juniores – Girone “A” - 6^ giornata del girone di ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Vastogirardi;

atteso che la società Virtus M. Santangiolese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

rileva che la società reclamante chiede ai danni della società Virtus M. Santangiolese, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 sia per aver schierato nella gara medesima cinque calciatori “fuori-quota”, nati cioè dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990 sia per aver schierato il calciatore VECCHIO Nicola che non aveva titolo a partecipare all’incontro perché squalificato. Osserva il GST. La due motivazioni addotte dalla reclamante hanno entrambe comprovato fondamento. Infatti dalla lista dei calciatori presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara dalla società Virtus M. Santangiolese, sono stati inseriti tra i calciatori titolari che hanno giocato sin dal 1° minuto, cinque calciatori “fuori-quota” e cioè i nn. 2 e 8 (entrambi del 1989) ed i nn. 4, 5 e 7 (del 1990), contravvenendo a quanto previsto dal Regolamento del Campionato Regionale Juniores – s.s. 2009/2010 (pubblicato sul CU n. 28 del 29/09/2009, punto f) che consente l’utilizzazione di quattro calciatori “fuori-quota”. Dalla medesima lista di calciatori, si evince l’utilizzazione del calciatore VECCHIO Nicola, che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV infrazione) con CU n. 84 del 03.02.2010. Tutto ciò premesso, visto l’art. 17, comma 5

D E C I D E

·  di accogliere il ricorso così come proposto dalla società Vastogirardi;

·  di infliggere alla società Virtus M. Santangiolese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3;

·  di comminare alla società Virtus M. Santangiolese un’ammenda di Euro 100,00;

·  di squalificare per giorni quindici IZZILLO GIOVANNI, dirigente accompagnatore della società VIRTUS M. SANTANGIOLESE.

Manda alla Segreteria del CR Molise per l’aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it