COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinar

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26

del 8 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo proposto dalla A.S.D. BCC RORETO 04 avverso le

decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara SAVIGLIANO –

BCC RORETO 04 disputatasi il 18/09/09 nell’ambito del

Campionato di Terza Categoria – Girone B. (C.U. N° 10 del

24/09/09 della Delegazione Provinciale di Cuneo)

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. BCC RORETO 04 contesta la inibizione fino al

30/11/09 inflitta dal Giudice sportivo al dirigente BORI Pietro, nonché le squalifiche, fino al

15/11/09 per il giocatore MATIJA Edmond e fino al 30/11/09 per il calciatore BORI

Davide, ritenendole eccessive in rapporto ai fatti realmente accaduti e chiede che le

stesse vengano sensibilmente ridotte.

Le suddette sanzioni sono contenute nel C.U. n° 10 del 24/09/09 della Delegazione

Provinciale di Cuneo e sono state emesse dal Giudice sportivo sulla base del rapporto di

gara redatto dall’arbitro dell’incontro SAVIGLIANO – BCC RORETO 04 disputatosi il

18/09/09 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B.

Ad avviso della società reclamante,

il dirigente BORI Pietro, a seguito della sua espulsione, si sarebbe allontanato dal

terreno di gioco, situandosi al di là della recinzione senza pronunciare alcun epiteto

ingiurioso nei confronti dell’arbitro;

il giocatore MATIJA Edmond non avrebbe cercato di colpire il direttore di gara, anzi al

termine della gara, quest’ultimo sarebbe uscito dal suo spogliatoio ed avrebbe minacciato

con toni violenti il calciatore, forse per motivi di carattere razzistico, essendo il calciatore

di nazionalità albanese;

il calciatore BORI Davide, espulso per doppia ammonizione, sarebbe uscito dal campo

posizionandosi anche lui dietro la recinzione, senza mai offendere l’arbitro. Il reclamo

propende per la tesi che il rapporto di gara sia stato travisato per il fatto che il giocatore è

figlio del dirigente BORI Pietro.

Le contestazioni avanzate dalla società reclamante, non supportate da alcun riscontro

probatorio, contrastando in maniera netta con la circostanziata ricostruzione dei fatti

operata dal direttore di gara nel proprio rapporto, che costituisce piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere

disattese.

Gli episodi in questione, in considerazione della loro particolare gravità, rendono

incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione

ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale,

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che

deve essere addebitata alla A.S.D. BCC RORETO 04, perché non versata;

CONFERMA

l’ inibizione fino al 30/11/09 inflitta al dirigente BORI Pietro;

la squalifica fino al 15/11/09 inflitta al giocatore MATIJA Edmond;

la squalifica fino al 30/11/09 inflitta al giocatore BORI Davide.

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