COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26
del 8 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo proposto dalla A.S.D. FOSSANESE F.C. 2009 avverso
le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara
FOSSANESE – ROATA ROSSI disputatasi il 18/09/09 nell’ambito
del Campionato di Terza Categoria – Girone A. (C. U. n° 10 del
24/09/09 della Delegazione provinciale di Cuneo)
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. FOSSANESE F.C. 2009 contesta le decisioni assunte
dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 10 del 24/09/09 della Delegazione provinciale di
Cuneo, e si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica fino al 30/11/09
inflitta al proprio giocatore GIORDANO Davide e quella per TRE giornate inflitta al proprio
giocatore ROSA Alberto.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento
dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto
arbitrale inesatto e chiede una riduzione della squalifica per entrambi i propri tesserati.
Nel suo rapporto, il direttore di gara riferisce che, al termine della partita FOSSANESE –
ROATA ROSSI del 18/09/09 del Campionato di Terza Categoria – Girone A, il giocatore
GIORDANO Davide lo inseguiva e lo offendeva, continuando in tale condotta nel
sottopassaggio, dove gli poneva le mani addosso, mentre il giocatore ROSA Alberto, che
era stato espulso per offese all’arbitro, entrava nel suo spogliatoio e si ripeteva nelle
offese.
La Società reclamante, dopo aver stigmatizzato il comportamento dei propri giocatori,
ammette che gli stessi abbiano avuto degli scontri verbali con il direttore di gara, ma nega
che si sia fatto ricorso a vie di fatto e che il calciatore ROSA Alberto si sia recato nello
spogliatoio dell’arbitro.
Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,
contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara
nel proprio rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare, devono essere quindi disattese.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabili le
decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità
delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che
deve essere addebitata alla A.S.D. FOSSANESE F.C. 2009, perché non versata e,
conseguentemente,
CONFERMA
le squalifiche, fino al 30/11/09 inflitta al giocatore GIORDANO Davide, e quella per TRE
giornate comminata al giocatore ROSA Alberto.