COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 15 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29

del 15 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo Società MATHILANZESE avverso le decisioni del

giudice sportivo pubblicate al punto 4.1.5 sul comunicato

ufficiale n. 23 del 01.10.2009 del Comitato Regionale Piemonte

Valle d’Aosta, in relazione alla gara ARDOR S. FRANCESCO -

MATHILANZESE del 19.09.2009, Campionato Regionale Juniores

La Società MATHILANZESE ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare a

carico del proprio dirigente accompagnatore sig. ANISIO Renato in riferimento alla gara

in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di

Giustizia Sportiva è stato inviato tramite fax in data 09 ottobre 2009 e pertanto oltre il

settimo giorno successivo al 1 ottobre 2009, data di pubblicazione del comunicato n. 23

con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale delibera :

- di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

- di disporre l’addebito alla società A.D.C. MATHILANZESE l’ammontare della

relativa tassa reclamo che non risulta versata.

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