COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 29 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor
BELOTTI Fabio alias BELLOTTI Fabio per rispondere della
violazione di cui agli artt. 1 co.1 e 3 C.G.S. in relazione all’art. 40
comma 4 NOIF e all’art. 10 comma 2 C.G.S.
Con atto del 30.6.2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il
signor BELOTTI Fabio, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza
sportiva avendo sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D.
FOMARCO mentre era ancora vincolato con la Società U.S. CANNOBIESE seppur con il
nominativo di BELLOTTI Fabio, nonché per non essere comparso alla programmata
audizione del 15.6.09 avanti al Collaboratore della Procura Federale benché formalmente
convocato.
Il presente procedimento trae origine dal provvedimento in data 22.1.2009 di questa
Commissione Disciplinare che, nel rigettare un reclamo per irregolare posizione in gara
del calciatore deferito, rilevava che i nominativi di due calciatori risultanti in posizioni
diverse quanto a tesseramento, differivano per una sola lettera mentre dai relativi
cartellini emergeva la medesima data di nascita. Veniva pertanto disposta la trasmissione
degli atti alla Procura Federale affinché effettuasse ulteriori accertamenti in merito alla
regolarità di entrambi i tesseramenti.
All’esito delle indagini emergeva che il BELOTTI, approfittando di un errore nel sistema
meccanografico a causa del quale risultava tesserato per la CANNOBIESE, nella
stagione sportiva 2007-2008, col cognome di BELLOTTI, chiedeva ed otteneva il
tesseramento per la stagione 2008-2009 col proprio vero cognome per la FOMARCO
eludendo in tal modo le verifiche che l’incolpevole società ha verosimilmente effettuato in
ordine alla sussistenza di precedenti vicoli.
Dagli atti d’indagine si rileva altresì che il giocatore in questione, pur convocato dal
Collaboratore della Procura Federale per dare spiegazione del proprio comportamento,
non si è presentato.
Nella seduta 23 ottobre 2009, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario
CARPENTERI, in rappresentanza della Procura Federale.
Non è comparso il calciatore deferito.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico del BELOTTI Fabio la
sanzione della squalifica per mesi tre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti descritti nell’atto di deferimento trovano conferma nell’atteggiamento del BELOTTI il
quale né al Procuratore Federale né a questa Commissione ha ritenuto di fornire
spiegazioni alternative a quanto ipotizzato, ignorando le entrambe le convocazioni.
La sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale va confermata
considerate le sei gare cui il BELOTTI ha partecipato nella piena consapevolezza
dell’irregolarità della sua posizione.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al giocatore BELOTTI Fabio alias BELLOTTI Fabio
la sanzione della squalifica per mesi tre.