COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34

del 29 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Ricorso della società A.S.D. EURO SPORTMANAGER avverso il

provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato

Ufficiale n. 17 del Com. Prov. Novara del 15/10/2009 – Gara del

20/09/2009 EURO SPORTMANAGER – LIBERTAS RAPID

Con ricorso tempestivamente proposto la Società A.S.D. EUROSPORTMANAGER ha

impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n.17 del 15/10/09, con cui

veniva dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima Società in relazione

alla gara contro la LIBERTAS RAPID del 20/09/09.

In particolare, la ricorrente lamentava l’irregolare posizione del giocatore Sulo Orjal della

società Libertas Rapid ma il Giudice Sportivo dichiarava l’inammissibilità del primo ricorso

evidenziando come lo stesso non fosse stato preannunciato entro le 24 ore del giorno

feriale successivo a quello della gara.

Questa Commissione ritiene che il ricorso in oggetto meriti accoglimento, in quanto il

dettato normativo non consente di individuare alcun obbligo di preannuncio di reclamo nel

caso di specie.

La Commissione Disciplinare delibera, pertanto, di annullare il provvedimento del Giudice

Sportivo oggetto d’impugnazione e di restituire gli atti al medesimo per gli accertamenti

nel merito e le conseguenti decisioni.

Dispone, altresì, la sospensione dell’omologazione del risultato acquisito sul campo.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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