COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 29 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Ricorso della società A.S.D. EURO SPORTMANAGER avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato
Ufficiale n. 17 del Com. Prov. Novara del 15/10/2009 – Gara del
20/09/2009 EURO SPORTMANAGER – LIBERTAS RAPID
Con ricorso tempestivamente proposto la Società A.S.D. EUROSPORTMANAGER ha
impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n.17 del 15/10/09, con cui
veniva dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima Società in relazione
alla gara contro la LIBERTAS RAPID del 20/09/09.
In particolare, la ricorrente lamentava l’irregolare posizione del giocatore Sulo Orjal della
società Libertas Rapid ma il Giudice Sportivo dichiarava l’inammissibilità del primo ricorso
evidenziando come lo stesso non fosse stato preannunciato entro le 24 ore del giorno
feriale successivo a quello della gara.
Questa Commissione ritiene che il ricorso in oggetto meriti accoglimento, in quanto il
dettato normativo non consente di individuare alcun obbligo di preannuncio di reclamo nel
caso di specie.
La Commissione Disciplinare delibera, pertanto, di annullare il provvedimento del Giudice
Sportivo oggetto d’impugnazione e di restituire gli atti al medesimo per gli accertamenti
nel merito e le conseguenti decisioni.
Dispone, altresì, la sospensione dell’omologazione del risultato acquisito sul campo.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.