COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34

del 29 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Reclamo della Società ASTISPORT avverso il provvedimento

adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 12 – Delegazione

Provinciale di Asti - del 01/10/09 in relazione alla gara MASIO -

ASTISPORT del 26/09/09, Torneo Giovanissimi Fascia B

Con ricorso tempestivamente proposto e debitamente comunicato alla controparte, la

Società ASD ASTISPORT si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice

Sportivo ha assegnato gara persa alla ricorrente, oltre all’applicazione di una ammenda di

euro 10,00 ed alla penalizzazione di un punto in classifica, per non essersi presentata in

campo per la disputa della gara.

La società ricorrente sostiene che il fatto non sia riconducibile ad una propria negligenza

bensì ad un casuale disguido. In particolare la gara in oggetto, inizialmente programmata

per la data del 27/09/09 alle ore 15.00, come da C.U. n. 10 del 17/09/2009, era stata

anticipata al sabato 26/09, senza che di ciò fosse stata data ufficiale comunicazione alla

ricorrente.

L’esame della documentazione ufficiale conferma la tesi difensiva della ricorrente, anche

alla luce delle precisazioni fornite dalla Delegazione Provinciale di Asti dalle quali si

evince come il breve spazio di tempo avuto a disposizione non avesse consentito di

effettuare una ufficiale comunicazione della variazione del giorno di gara (si parla di una

comunicazione solo verbale che però non può ritenersi prevalente rispetto alla

precedente comunicazione della data dell’incontro apparsa sul Comunicato Ufficiale).

Per questi motivi la Commissione Disciplinare, nel pieno accoglimento del ricorso

proposto dalla Società ASD ASTISPORT, delibera l’annullamento dei provvedimenti

adottati dal Giudice Sportivo e dispone la ripetizione della gara MASIO – ASTISPORT.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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