COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplina

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34

del 29 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

g) Reclamo della Società U.S. ATLETICO PONTESTURA avverso il

provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 13

del 01/10/09 – Delegazione Provinciale di Vercelli – Gara

ATLETICO PONTESTURA – CRESCENTINESE del 27/09/09 –

Campionato Giovanissimi Fascia B

Con reclamo ritualmente proposto la Società Atletico Pontestura ha impugnato la

decisione adottata dal Giudice Sportivo lamentando l’eccessività sia della sanzione

pecuniaria inflitta alla ricorrente, sia della squalifica comminata a carico dell’allenatore

Roberto Montessoro.

La ricorrente chiedeva nel ricorso di essere sentita e, pertanto, la Commissione

convocava il Presidente del Pontestura nella seduta del 23/10/09.

Esaminati gli atti ufficiali di gara, sentite le argomentazioni difensive svolte dal sig.

Zanforlin Roberto, Presidente della Società, la Commissione Disciplinare ritiene di poter

addivenire ad un accoglimento, se pur parziale, del ricorso in oggetto.

Appare, infatti, eccessiva la sanzione pecuniaria comminata al Pontestura, ciò in ragione

principalmente della non particolare gravità delle condotte addebitate e del buon

comportamento tenuto nel contesto del procedimento disciplinare.

Al contrario il rapporto di gara non lascia spazio alcuno per una riduzione della squalifica

inflitta all’allenatore, sig. Montessoro, responsabile di condotta pesantemente ingiuriosa e

vioenta ai danni del direttore di gara.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società U.S. ATLETICO

PONTESTURA, disponendo la riduzione della sanzione pecuniaria ad euro 50,00. Si

conferma nel resto il provvedimento del Giudice Sportivo.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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