COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40
del 12 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Ricorso della società A.S.D. SERRAVALLESE avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del
29\10\2009 della Delegazione Provinciale di Biella in relazione alla
gara STRONESE - SERRAVALLESE disputata in data 25\10\2009,
Campionato di Seconda Categoria
Con ricorso inviato in data 4\11\2009 la Società SERRAVALLESE si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per otto gare il
giocatore ALBERTINO Paolo e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente, sostiene che il proprio tesserato già espulso non avrebbe fatto
rientro in campo ma si sarebbe trovato coinvolto nella ressa dei calciatori che, al
momento dell’ingresso negli spogliatoi per l’intervallo, facevano ressa attorno alla signora
arbitro per manifestare un dissenso diffuso in relazione alle decisioni assunte durante la
gara. Qualsiasi contatto fisico sarebbe pertanto da considerarsi occasionale e
determinato dall’angustia del passaggio utilizzato per raggiungere gli spogliatoi. Si
contesta altresì la valutazione eccessivamente negativa data all’episodio che ha
determinato l’espulsione dell’ALBERTINO.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta dell’ALBERTINO che, alla notifica dell’espulsione, lo strappava di mano
all’arbitro spintonandola e proferendo insulti e minacce all’indirizzo della stessa. Al
termine del primo tempo faceva nuovamente ingresso sul terreno di gioco reiterando le
spinte e le minacce.
Dette circostanze non possono essere messe in dubbio da semplici dichiarazioni di
diverso tenore.
Il comportamento descritto è certamente qualificabile come violento e la sanzione inflitta
dal Giudice Sportivo va ritenuta congrua alla gravità del fatto considerato che le delicate
mansioni di arbitro erano svolte da una donna, nei confronti della quale un atteggiamento
aggressivo appare particolarmente disdicevole e meschino.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società SERRAVALLESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento
della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata