COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41
del 19 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Ricorso della Società REAL SARRE avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13 della
Delegazione Provinciale di Aosta del 22.10.2008 in riferimento
alla gara FENUSMA – REAL SARRE del 15.10.2009 valida per il
Campionato Allievi
Con il ricorso in oggetto la Società REAL SARRE contesta la sussistenza della condotta
sanzionata dal Giudice Sportivo e chiede l’annullamento della sanzione inflitta al proprio
giocatore CARENA Alberto (tre gare di squalifica).
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente propone una lettura dei fatti volta ad escludere quanto imputato al proprio
tesserato. Essa, però, si limita a contestare il contenuto del referto arbitrale che, non si
deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo
superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3,
a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva..
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene
che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di
specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo merita la conferma anche perché oltremodo
mite.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Pone a carico della Società REAL SARRE la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non
risulta versata.