COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 26 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della A.D.C. MATHILANZESE avverso il provvedimento
del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di
codesto Comitato Regionale n. 40 del 12.11.2009, con il quale
veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società
stessa in relazione alla gara MATHILANZESE / SAN MAURO del
7.11.2009, valida per il Campionato Juniores Reg. cat. C
Con il ricorso in oggetto la A.D.C. Mathilanzese, pur ammettendo le irregolarità formali
compiute nella redazione e presentazione del ricorso al Giudice Sportivo, richiede una
riforma dell’impugnato provvedimento ribadendo la fondatezza delle proprie
argomentazioni sotto il profilo sostanziale, evidenziando e documentando altresì, per
quanto attiene alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata alla società
avversaria, che il ricorso era in effetti stato alla stessa regolarmente trasmesso.
La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, ritiene
che le doglianze della ricorrente non possano trovare accoglimento; la mancata
sottoscrizione del reclamo proposto al Giudice Sportivo da parte di persona legittimata a
rappresentare la società, nonché la mancata allegazione della prova dell’invio del reclamo
alla società avversaria, costituiscono infatti violazioni formali che non possono essere
sanate in appello e che, come correttamente osservato dal Giudice Sportivo, comportano
la declaratoria di inammissibilità del reclamo, precludendo irrimediabilmente il riesame del
merito.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il ricorso della A.D.C. MATHILANZESE, con conseguente addebito della tassa di reclamo
di € 130,00 che non risulta versata.