COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplina

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 43

del 3 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Ricorso in proprio del sig. Coppo Giovanni, allenatore

tesserato per la U.S.D. CRESCENTINESE, avverso il

provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato

ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 40 del 12.11.2009, con

il quale veniva comminata al medesimo la squalifica fino al

12.12.2009 (gara Fulgor Ronco Valdengo/Crescentinese del

7.11.2009 - Campionato Juniores Regionale girone B)

Con il ricorso in oggetto il sig. Coppo, ritenuta ammissibile l’impugnazione poiché a suo

dire relativa ad una squalifica superiore ad un mese, richiede una riduzione della

sanzione comminatagli dal giudice sportivo, contestando di avere proferito frasi offensive

nei confronti del direttore di gara.

Questa Commissione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, rileva che il sig.

Coppo è stato squalificato sino al 12.12.2009 e che tale squalifica, pubblicata sul

comunicato ufficiale del 12.11.2009, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del C.G.S. decorre dal

giorno successivo alla pubblicazione e quindi a far data dal 13.11.2009.

Trattasi quindi pacificamente di una squalifica per trenta giorni, ovvero sia per un mese,

con la conseguenza che la stessa, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., deve ritenersi

non impugnabile in alcuna sede; il ricorso avverso detta squalifica deve pertanto essere

dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso di cui trattasi.. Dispone

l’acquisizione a titolo definitivo della tassa di reclamo, regolarmente versata dal ricorrente.

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