COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplina
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 3 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Ricorso in proprio del sig. Coppo Giovanni, allenatore
tesserato per la U.S.D. CRESCENTINESE, avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato
ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 40 del 12.11.2009, con
il quale veniva comminata al medesimo la squalifica fino al
12.12.2009 (gara Fulgor Ronco Valdengo/Crescentinese del
7.11.2009 - Campionato Juniores Regionale girone B)
Con il ricorso in oggetto il sig. Coppo, ritenuta ammissibile l’impugnazione poiché a suo
dire relativa ad una squalifica superiore ad un mese, richiede una riduzione della
sanzione comminatagli dal giudice sportivo, contestando di avere proferito frasi offensive
nei confronti del direttore di gara.
Questa Commissione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, rileva che il sig.
Coppo è stato squalificato sino al 12.12.2009 e che tale squalifica, pubblicata sul
comunicato ufficiale del 12.11.2009, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del C.G.S. decorre dal
giorno successivo alla pubblicazione e quindi a far data dal 13.11.2009.
Trattasi quindi pacificamente di una squalifica per trenta giorni, ovvero sia per un mese,
con la conseguenza che la stessa, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., deve ritenersi
non impugnabile in alcuna sede; il ricorso avverso detta squalifica deve pertanto essere
dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso di cui trattasi.. Dispone
l’acquisizione a titolo definitivo della tassa di reclamo, regolarmente versata dal ricorrente.