COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45
del 10 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Reclamo dell’ U.S. MORETTA avverso decisione del Giudice
Sportivo relativa alla gara MORETTA – SANTA MARIA GARINO
del 19/11/2009 valida per il campionato di Prima categoria
pubblicata sul c.u. n. 41 del 19.11.2009
La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in relazione a
quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe presentato in data 24.11.2009, delibera
quanto segue:
Con il reclamo in oggetto la società ricorrente si lamenta della decisione del giudice
sportivo che ha deliberato di infliggere QUATTRO GIORNATE di SQUALIFICA al
giocatore MARCO ALBANO.
In particolare, il ricorrente sostiene che il giocatore non abbia detto sostanzialmente quasi
nulla di quanto riferito nel rapporto dell’arbitro.
Il ricorrente chiede quindi la rettifica della motivazione e la revoca della squalifica ovvero
la riduzione della squalifica stessa, sul presupposto che il giocatore si sarebbe lasciato
andare solo a colorite imprecazioni che l’arbitro avrebbe male interpretato.
In verità dal rapporto arbitrale risulta che il giocatore avrebbe ripetutamente bestemmiato
assumendo anche nei confronti dell’arbitro un comportamento aggressivo che, anche in
considerazione del ruolo di capitano rivestito – e che proprio in virtù di ciò dovrebbe dare
l’esempio ai compagni ed ai terzi - appare davvero inaccettabile.
Il rapporto arbitrale dunque appare chiaro nella ricostruzione dei fatti addebitati al
giocatore; fatti che per la loro gravità sono stati giustamente sanzionati dal Giudice
Sportivo con un sanzione che è proporzionata alla gravita dei fatti contestati.
P.Q.M.
La C.D. rigetto il ricorso in quanto infondato.
Dispone l’addebito della tassa, non allegata al reclamo.