COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45
del 10 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Ricorso della società G.S.D. LASCARIS avverso decisione del
Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 26\11\2009 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara DON
BOSCO NICHELINO - LASCARIS disputata in data 21\11\2009,
Campionato Juniores Regionale Girone D
Con ricorso inviato in data 1\12\2009 la Società LASCARIS si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per sei gare il giocatore
MORAIS DA SILVA Raone.
La Società ricorrente sostiene che il proprio giocatore ha colpito ma non danneggiato la
panchina della Società avversaria e che quello che è stato considerato litigio con uno
spettatore altro non era che un battibecco col proprio padre che assisteva all’incontro e
redarguiva il figlio.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta del MORAIS DA SILVA che, malgrado fosse già stato ammonito, prima
proseguiva con le proteste per un asserito fallo subito, poi chiedeva l’intervento del
massaggiatore rifiutandone successivamente l’intervento con una bestemmia. Sostituito,
usciva dal terreno di gioco tirando un calcio contro una panchina. Rientrava poi in campo
riprendendo ad insultare e a minacciare l’arbitro costringendolo ad interrompere il gioco.
Uscito nuovamente si toglieva la maglia e la lanciava all’interno del campo e colpiva con
schiaffi e calci uno spettatore. che cercava di allontanarlo dal recinto.
Le condotte descritte reiterate nel tempo sono talmente grossolane e maleducate da
rendere pienamente giustificata la sanzione inflitta.
Poco importa che lo spettatore che tentava di indurre alla calma fosse il padre o un
semplice tifoso della squadra. Anzi, se in ragione di una decisione non condivisa il
sedicente atleta si abbandona a condotte isteriche tali da non fargli ricordare neppure il
rispetto che si deve ai genitori prendendo a calci il padre, la sanzione inflitta appare fin
troppo modesta.
Analogo discorso per il mancato danneggiamento della panchina.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società LASCARIS dichiarando la medesima tenuta al pagamento della
relativa tassa che non risulta versata