COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 11 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 55

del 11 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo proposto dalla U.S.D. BIANZE’ avverso le deliberazioni

del Giudice sportivo in riferimento alla gara BIANZE’ – PONT

DONNAZ disputata il 24/01/10 nell’ambito del Campionato di

Prima Categoria – Girone C (C. U. n° 52 del 28/01/10 punto 4.1.3)

Con il reclamo in oggetto, la U.S.D. BIANZE’ contesta le decisioni assunte dal Giudice

sportivo, riportate sul C.U. n° 52 del 28/01/10, e si duole dell’eccessiva durata della

squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore LOPES Alessandro, chiedendone

la riduzione.

Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento della gara BIANZE’ –

PONT DONNAZ del 24/01/10 del Campionato di Prima Categoria – Girone C, il n° 8 del

BIANZE’, LOPES Alessandro, espulso per doppia ammonizione, scagliava via il pallone,

inveiva nei suoi confronti con minacce ed ingiurie e, nell’avviarsi verso gli spogliatoi,

raccoglieva delle pietre e gliele lanciava contro senza colpirlo.

La Società reclamante nega che il proprio calciatore abbia offeso o minacciato l’arbitro e

nega, altresì, che lo stesso gli abbia lanciato contro delle pietre. A comprova di tale ultima

asserzione allega N° 4 fotografie che ritraggono l’interno del recinto di gioco, nonché la

fascia laterale del campo a ridosso dei locali spogliatoi.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

ritenuto che le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto

arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione

dello svolgimento delle gare, non possono trovare completo accoglimento;

considerato che le fotografie allegate, anche quando si volessero ritenere pertinenti e

sicuramente relative ai luoghi indicati, non provano nulla rispetto all’azione del lancio

delle pietre descritto dall’arbitro;

ritenuto, comunque, che la mancata precisazione, da parte del direttore di gara, del

tenore delle offese e minacce proferite dal giocatore non consente di valutare appieno il

comportamento dello stesso, tanto da poter rendere parzialmente accoglibile il reclamo,

limitatamente alla congruità della sanzione adottata;

DELIBERA

di ridurre a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore LOPES Alessandro, nulla

disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società

reclamante.

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