COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 18 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56

del 18 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MELARDI

Nicola e della G.S.D. LASCARIS per rispondere rispettivamente

delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione al

C.U. n. 1 del settore giovanile e scolastico FIGC e dell’art. 4

comma 2 del CGS

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 30.11.09, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione

Disciplinare per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il

sig. MELARDI Nicola, responsabile della Scuola Calcio per la società G.S.D. LASCARIS,

per avere organizzato una manifestazione volta a selezionare ragazzi di età inferiore ai 12

39

anni; deferiva altresì la G.S.D. LASCARIS a titolo di responsabilità oggettiva per la

violazione addebitata al proprio tesserato sig. MELARDI Nicola.

All’udienza del 12.2.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv.

Pronzato in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Melardi ed il sig. Trabucco

Francesco, presidente della G.S.D. LASCARIS.

Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i deferiti della

possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS

(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).

Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi uno e giorni

dieci di inibizione per il sig. Melardi Nicola, nonché dell’ammenda di € 200,00 per la

società LASCARIS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vista la richiesta formulata dal tesserato sig. Melardi Nicola nonché dalla società Lascaris

di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..

Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni

addebitate al tesserato ed alla società deferita.

Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare applica al signor MELARDI Nicola la sanzione dell’inibizione

per mesi uno e giorni dieci, ovverosia fino al 27 marzo 2010, ed alla G.S.D. LASCARIS la

sanzione dell’ammenda di € 200,00.

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