COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 18 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56
del 18 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo Società CORNELIANO CALCIO avverso le decisioni
del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.1 sul comunicato
ufficiale n. 52 del 28.01.2010 del Comitato Regionale Piemonte
Valle d’Aosta, in relazione alla gara CORNELIANO - CANELLI del
23.01.2010, campionato Eccellenza
La Società CORNELIANO CALCIO ha proposto ricorso avverso il provvedimento
disciplinare della inibizione sino al 27-02-2010 a carico del proprio allenatore sig. MERLO
Alberto in riferimento alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame per i seguenti motivi :
1. ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva è stato inviato
tramite raccomandata in data 06 febbraio 2010 e pertanto oltre il settimo giorno
successivo al 28 gennaio 2010, data di pubblicazione del comunicato n. 52 con il
quale è stata resa nota la decisione impugnata;.
2. inoltre per quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 lettera b) del Codice di Giustizia
Sportiva. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi
contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori
fino ad un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
• di disporre l’addebito alla società A.S.D. CORNELIANO CALCIO l’ammontare
della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.