COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 04 Marzo2010 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59
del 04 Marzo2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclami della U.S.D. PRATESE nonché in proprio del sig.
Rossini Gian Enzio, presidente della U.S.D. PRATESE avverso i
provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato
ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 56 del 18.2.2010,
adottati in conseguenza dei fatti avvenuti in occasione della gara
Briga/Pratese del 14.2.2010, valida per il campionato di I
categoria girone A
La società U.S.D. PRATESE ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di €
400,00, alla stessa comminata dal Giudice Sportivo in conseguenza delle gravi
intemperanze dei suoi tifosi al termine della gara in epigrafe indicata, contestando le
risultanze del rapporto arbitrale ed affermando che il comportamento della tifoseria,
peraltro esasperata dalla errata direzione della gara, si sarebbe limitato a vibranti proteste
verbali.
A sua volta il Presidente della U.S.D. PRATESE proponeva reclamo in proprio avverso la
squalifica al medesimo comminata, contestando quanto riportato nel referto arbitrale ed
affermando di essersi limitato ad energiche e forse eccessive proteste nei confronti
dell’arbitro.
Questa Commissione, letti i ricorsi ed esaminata la documentazione ufficiale di gara,
ritenuto in primo luogo opportuno disporre la riunione dei due ricorsi per economia di
giudizio, esprime le seguenti considerazioni.
Il reclamo proposto dal Presidente della U.S.D. PRATESE in proprio deve essere
dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente allegato la relativa tassa come previsto
dall’art. 33 C.G.S.; trattandosi di reclamo in proprio, non è infatti possibile l’addebito della
tassa sul conto della società.
Per quanto riguarda invece il reclamo proposto dalla U.S.D. PRATESE, codesta
Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la ricostruzione dei fatti
così come riportati nel referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per
gli organi di giustizia sportiva; l’arbitro ha infatti riferito in modo dettagliato ed inequivoco il
comportamento gravemente ingiurioso ed aggressivo del pubblico, consistito in minacce,
ingiurie, lancio di bottigliette e sputi, tale da rendere addirittura necessario l’intervento
delle forze dell’ordine a tutela della sua incolumità.
Pienamente congrua appare pertanto l’entità della sanzione comminata dal Giudice
Sportivo.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
COSI’ PROVVEDE
1)Dichiara inammissibile il reclamo proposto in proprio dal sig. Rossigni Gian Enzio,
presidente della U.S.D. PRATESE, con addebito della tassa di € 130,00 che non risulta
versata;
2)Respinge il reclamo proposto dalla U.S.D. PRATESE, con addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.