COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S.D. APRICENA - A.S. SQUADRA DEL CUORE del 6 Febbraio 2010 (Reclamo della società
A.S.D. APRICENA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
MININNO UMBERTO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 27 del 10 Febbraio 2010 della
Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che dall’istruttoria espletata la sanzione inflitta può essere oggetto di una lieve riduzione;
atteso il comportamento e le ingiurie proferite “a distanza” dall’incolpato;
ciò premesso, in accoglimento del reclamo così come proposto
DELIBERA
- ridursi a due giornate effettive di gara la sanzione da infliggere al calciatore MININNO UMBERTO;
- non addebitarsi la tassa reclamo, siccome accolto.