COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO - U.S.D. A. TOMA del 14 Febbraio 2010. (Reclamo della U.S.D. LUCERA
CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 Febbraio 2010 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che dagli atti ufficiali è risultata una reiterazione della presenza di estranei dinanzi agli spogliatoi
non solo nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo, ma anche a fine gara, per cui adeguata si appalesa
l’ammenda di € 300,00 inflitta dal primo giudice, sanzione che non merita modifica alcuna e che viene
condivisa da questa Commissione Disciplinare Territoriale
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. LUCERA CALCIO e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della reclamante.