COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO - U.S.D. A. TOMA del 14 Febbraio 2010. (Reclamo della U.S.D. LUCERA

CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per

l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 Febbraio 2010 del

Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che dagli atti ufficiali è risultata una reiterazione della presenza di estranei dinanzi agli spogliatoi

non solo nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo, ma anche a fine gara, per cui adeguata si appalesa

l’ammenda di € 300,00 inflitta dal primo giudice, sanzione che non merita modifica alcuna e che viene

condivisa da questa Commissione Disciplinare Territoriale

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. LUCERA CALCIO e, per l’effetto, addebitare la relativa

tassa sul conto della reclamante.

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