COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO - POL. D. SANSEVERESE del 7 Febbraio 2010. (Reclamo della A.C.D.
CELLE DI SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore VINELLA Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio
2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- rilevato che nella medesima circostanza di tempo e luogo risultano inflitte al calciatore VINELLA
Alessandro due distinte sanzioni di quattro e due gare (in totale quindi sei giornate) per fatti occorsi a fine
gara e dopo la gara al rientro negli spogliatoi per cui le sanzioni andavano unificate e non tenute distinte;
- considerato che il comportamento del calciatore VINELLA Alessandro, indubbiamente antisportivo e
violento nei confronti di un avversario, oltre che ingiurioso nei confronti del massaggiatore della squadra
avversaria, può essere adeguatamente punito con la squalifica complessiva di quattro gare;
- ritenuto pertanto solo parzialmente accoglibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. CELLE DI SAN
VITO che, pur accennando a motivi di censura per le sanzioni delle due ammende comminate dal primo
giudice non ne ha chiesto la modifica e/o riduzione per cui non può accedersi ad un esame di tali sanzioni
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a quattro giornate la squalifica inflitta al calciatore VINELLA Alessandro confermando nel resto le
altre decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.