COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE - A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI del 7 Febbraio 2010 (Reclamo
della società JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore TABAGLIO LUIGI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 42 delL’ 11
Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
dall’istruttoria espletata è emerso che l’incolpato TABAGLIO LUIGI ha sputato, ma senza colpire, al calciatore
avversario.
Si è avuta altresì la conferma della lieve rissa provocata dal medesimo che però non risulta abbia provocato
ulteriori apprezzabili conseguenze.
Ciò premesso, in parziale accoglimento del ricorso ritualmente proposto
DELIBERA
1) ridursi a tre giornate effettive di gara la sanzione inflitta dal Primo Giudice al calciatore TABAGLIO LUIGI.
2) non addebitarsi la tassa visto l’esito del ricorso.