COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. FUTURA SANTO SPIRITO – POL.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. FUTURA SANTO SPIRITO - POL. BITONTO del 17 Gennaio 2010 (Reclamo dell’A.S.D. Futura
Santo Spirito del 08.02.2010 avverso la decisione del Giudice Sportivo recante la punizione della perdita della
gara con il risultato di 0 - 3 in favore della Pol. Bitonto, pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 41 del 4 Febbraio
2010 del Comitato Regionale Puglia.
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
premesso in fatto:
Con reclamo del 08.02.2010, ritualmente comunicato alla controinteressata, l’A.S.D. Futura Santo Spirito ha
gravato la decisione adottata dal Giudice Sportivo territoriale presso il C.R. Puglia recante la punizione sportiva
della perdita della gara con la Pol. Bitonto, assumendo la regolarità della posizione del proprio calciatore De
Franceschi Andrea per avere, quest’ultimo, ritualmente scontato, nella gara con l’A.S. Bari del 13.12.2009, la
giornata di squalifica precedentemente comminata.
Deduce, infatti, l’istante che l’incontro del 13.12.2009, pur disputato con una Società “fuori classifica”, è da
considerarsi competizione ufficiale ad ogni effetto disciplinare e che, pertanto, il De Franceschi poteva scontare
il turno di squalifica in quella occasione così da poter essere lecitamente schierato nel successivo incontro con
la Polisportiva Bitonto.
Sostiene, altresì, che la decisione del giudice di prime cure è poggiata su di un’erronea lettura dell’art. 22, co. 4,
del C.G.S. (già art. 17, co. 4, nel testo ante riforma) priva del pur necessario coordinamento con la disposizione
in deroga, rappresentata dalla lettera b6) del C.U. n. 1/2009 del C.R. Puglia;
considerato in diritto:
Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
Osserva la Commissione che nelle competizioni del Settore Giovanile e Scolastico, come in quelle della LND, è
ufficiale la gara che sia così considerata dalla Lega. Difatti l’art. 45, co. 1, del C.G.S. espressamente prevede
che “… il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare
considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica…”.
In puntuale applicazione della cennata disposizione, il paragrafo b6) del C.U. n. 1/2009 del Comitato Regionale
Puglia ha, quindi, statuito che “le gare disputate dalle squadre con Società considerate fuori classifica ed i
relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore al fine della classifica finale… ferma restando, in ogni caso, la
piena applicazione dei provvedimenti disciplinari”.
La previsione del C.U. n. 1/2009 tiene così conto, nell’unità del contesto (par. b6)), della natura della
competizione (“non ufficiale” ai fini del risultato), del principio di automatismo della sanzione (da scontarsi nella
giornata successiva da parte del De Franceschi) e della normativamente riconosciuta piena validità ed efficacia
dei provvedimenti disciplinari scaturenti dalla gara con l’A.S. Bari.
Ne consegue che il calciatore De Franceschi Andrea ha correttamente scontato la giornata di squalifica inflittagli
in prime cure nella gara disputata dall’A.S.D. Futura Santo Spirito con l’A.S. Bari trattandosi, alla stregua del
premesso quadro regolamentare, di competizione da considerarsi “ufficiale”, sebbene ai soli effetti disciplinari e
non di punteggio.
Solo per completezza la Commissione ricorda che un diverso approdo non è confortato neppure dalla pretesa
applicazione dell’art. 22, co. 4, del C.G.S., riproducente l’analoga disposizione già contenuta nel previgente
all’art. 17, co. 4, del C.G.S. (ante riforma), in quanto la partita disputata contro una squadra “fuori classifica” è,
comunque, una gara di Campionato e, in termini, si sono già pronunciati sia la C.A.F., con decisione assunta
nella seduta del 30.5.2002, pubblicata sul C.U. n. 36/C, che il Giudice Sportivo di II grado presso l’allora
Comitato Regionale Puglia S.G.S., con delibera del 10.3.2004;
tutto ciò premesso in fatto e diritto, in accoglimento del reclamo in epigrafe,
DELIBERA
1) annullarsi la decisione del Giudice sportivo territoriale pubblicata sul C.U. n. 41/2010 del C.R. Puglia e, per
l’effetto, omologarsi il risultato di 2 – 0 conseguito sul campo dall’A.S.D. Futura Santo Spirito, nei confronti
della Polisportiva Bitonto, nell’incontro svoltosi il 17 Gennaio 2010;
2) non addebitarsi alcuna tassa in considerazione dell’esito del gravame.