COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare U.S. BULTEI  (Campionato di 1^ Categ

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

U.S. BULTEI  (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.01.2010.

Gara Bultei / Tonara del 17.01.2010.

La reclamante chiede siano rivisti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del giocatore Talanas Giampietro (squalifica 3 giornate di gara) e per l’ammenda alla Società (Euro 70,00) per carenza impianto idrico dello spogliatoi.

Il giocatore si sarebbe reso responsabile di un grave fallo di gioco nei confronti di un avversario e, espulso, di aver pronunciato nei confronti dell’arbitro una frase ingiuriosa e minacciosa.

La società U.S. Bultei contesta gli addebiti ed in particolare sostiene che il proprio giocatore si è reso responsabile di un normale fallo di gioco privo di intenzionalità e violenza talchè lo stesso porgeva le proprie scuse all’avversario e nega decisamente che il Talanas abbia indirizzato verso l’arbitro una frase ingiuriosa e minacciosa. Nega inoltre che gli spogliatoi si trovassero nelle condizioni riportate dal direttore di gara.

La Commissione letti gli atti rilevato che la richiesta di audizione del giocatore Talanas Giampietro in presenza dell’arbitro non può essere accolta perché tale procedura non è prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, rileva inoltre che gli addebiti mossi nei confronti del giocatore Talanas Giampietro sono stati riportati sul referto arbitrale in modo chiaro e circostanziato talchè deriva che l’assunto della reclamante, centrato esclusivamente su una totale quanto sterile negazione dei fatti, non può certamente inficiare l’attendibilità degli atti di gara.

Rilevato infine che la sanzione pecuniaria a carico della società non può essere apposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 del C.G.S. DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.

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