COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare U.S. TUTTAVISTA (Campionato di 2^ Cate
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 Febbraio 2010
Delibera della Commissione DIsciplinare
U.S. TUTTAVISTA (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 29.01.2010.
Gara Tuttavista/ Posada del 24.01.2010.
La Società U.S.Tuttavista ha proposto rituale reclamo avverso le seguenti sanzioni:
- inibizione al dirigente Oggianu Antonio sino al 10.02.2010;
- squalifica all’allenatore Mercuriu Giovanni sino al 10.02.2010;
- squalifica per due gare al calciatore Fronteddu Christian e Vacca Roberto;
- ammenda di Euro 175,00 per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara. Presenza di un nutrito gruppo di persone che, a fine gara, nella zona antistante e dentro gli spogliatoi, insultava e minacciava l’arbitro.
La reclamante contesta gli addebiti sottolineando che la partita è stata corretta ed altrettanto è risultato il comportamento del pubblico e dei giocatori in campo.
Sottolinea altresì che la porta che separa il recinto di gioco è rimasta sempre chiusa e che non vi è stata alcuna invasione da parte del pubblico nella zona antistante gli spogliatoi in considerazione del fatto anche che i Carabinieri di servizio presenti per tutta la partita non sono intervenuti. La società chiede la riduzione dell’ammenda inflitta alla società, la riduzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Oggianu quella dell’allenatore Mercuriu e la riduzione ad una giornata delle squalifiche inflitte ai giocatori Fronteddu e Vacca.
La Commissione, in ordine all’inibizione ed alle squalifiche così come sopra riportate, sulla base di quanto previsto dall’articolo 45 del C.G.S., che stabilisce la non impugnabilità delle squalifiche dei calciatori fino a due giornate e altresì l’inibizione per dirigenti fino ad un mese, dichiara l’inammissibilità del reclamo.
Per quanto attiene infine le motivazioni addotte dalla reclamante, le stesse risultano del tutto sterili alla luce del contenuto del referto di gara, sufficientemente dettagliato nella descrizione dei fatti e dei comportamenti che hanno giustificato la sanzione addotta.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.