COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sporting Club Racalmuto Calcio
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Sporting Club Racalmuto Calcio avverso squalifica calciatore Sanfilippo Diego fino al 24 gennaio 2015. Gara: Serradifalco-Sporting Club Racalmuto del 24 gennaio 2010. Campionato 1° categoria/H. C.U. n°288/LND del 28 gennaio 2010.
Procedimento n° 212/A
L'arbitro della gara riportata a margine, dopo il triplice fischio, veniva colpito nella parte posteriore della coscia destra con un violentissimo calcio sferrato dal calciatore Sanfilippo Diego, della soc. Sporting Club Racalmuto, che gli procurava fortissimo dolore e impedimento temporaneo alla deambulazione.
Il G.S. territoriale infliggeva al suddetto calciatore la squalifica fino al 24 gennaio 2015.
La società Sporting Club Racalmuto Calcio ha presentato appello avverso il suddetto provvedimento. Eccepisce la ricorrente che la decisione del G.S. "......sia fondata su un mero travisamento dei fatti e merita censura......"; sostiene che a colpire involontariamente l'arbitro allo stinco con il tacco della scarpa, sia stato un dirigente della società impegnato nel tentativo di tenere lontano dal direttore di gara i propri calciatori inferociti; pertanto chiede l'annullamento del sucitato provvedimento.
La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, sentito il presidente della società appellante all'udienza dibattimentale del 23 febbraio, il quale ha ribadito la tesi difensiva dell'appello, osserva:
dalla disamina del rapporto arbitrale emerge chiaramente ed in modo inequivocabile che il direttore di gara fu colpito con estrema violenza da un calcio nella parte posteriore della coscia destra e non nello stinco come sostenuto dalla ricorrente, colpo che gli procurava un fortissimo dolore ed una momentanea impossibile deambulazione tanto da non potere poggiare il piede destro a terra. Riferisce l'arbitro, senza ombra di dubbio, che a colpirlo sia stato il calciatore Sanfilippo Diego che non pago della violenza perpetrata reiterava una condotta offensiva nei confronti dell'arbitro. Alla luce di quanto chiaramente riportato dall'arbitro sul suo rapporto, non si capisce come il dirigente della società appellante lo abbia solamente attinto allo stinco con il tacco della propria scarpa così come sostenuto dalla ricorrente; ritenuta palese la incontrovertibile violenta condotta posta in essere dal calciatore Sanfilippo Diego che è stata debitamente sanzionata dal giudice di primo esame, constatato, invero, che in seguito al censurato e violento calcio ricevuto, l'arbitro riusciva a fare la doccia e a far rientro a casa con la propria autovettura, senza subire ulteriori conseguenze se non quelle descritte in narrativa, questa Decidente, ribadita la fede privilegiata de rapporto arbitrale, ritiene di potere riformare il giudicato di 1° esame come in dispositivo riportato.
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Sanfilippo Diego della società Sporting Racalmuto Calcio fino al 24 gennaio 2014 e per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.