COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERAL

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 del 23.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Neri Michele (Presidente A.S.D. 3M Calcetto)

Società 3M Calcetto (Pa)

Procedimento 154/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1244 08.09 del 02
Dicembre 2009  debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate
ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per
rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in
relazione all’articolo 40 commi 1) Regolamento L.N.D. e  all’art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate
all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 02 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con
la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti,
giusto atto di deferimento  infliggendo al Sig. Neri Michele la
inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. 3 M Calcetto l’ammenda di €.500,00 (cinquecento).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite devono rispondere degli addebiti loro
ascritti, come da atto di deferimento e per i capi di imputazione
specificati.
DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio

Debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Neri Michele (Presidente A.S.D. 3 M Calcetto)  la inibizione,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S.
per mesi 2 (due); alla società A.S.D. 3 M Calcetto  l’ammenda, a
titolo di responsabilità diretta,di € 300,00 (trecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it