COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Fichera Leonardo (Presidente ASD Mascali Calcio)

2)  ASD Mascali Calcio (Ct)

Procedimento 150/A

Considerato che la Procura Federale con nota 2904/1121 pf 08-09 GR/mg del 20 Novembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) e 8 comma 2) C.G.S. in relazione all’articolo  33 C.G.S. e art. 96 NOIF, nonché  all’art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 30 dello statuto, all’articolo 1 comma 3) C.G.S., nonché all’art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 09 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Fichera Leonardo la inibizione per anni 3  (tre) ; alla  società ASD Mascali Calcio l’ammenda di € 3000,00 (tremila)”

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva a firma sig. Carmelo Zappalà dove sostiene di avere richiesto il tesseramento di un tecnico, ma per la stagione 2009 - 2010

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato dove sono singolarmente indicate le violazioni accertate con riferimento ai rispettivi articoli attinenti alla materia in esame disciplinata dalle relative norme regolamentari.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Fichera Leonardo (Presidente ASD Mascali Calcio )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anni 2 (due); alla  società  ASD Mascali Calcio l’ammenda di € 2000,00

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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