COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Scimeni Antonino (Presidente ASD Salemi)

Sig. Scimeni Giacomo (Vice Presidente ASD Salemi)

Sig. Sciacca Antonino (non socio riconducibile ASD Salemi)

Sig. Piazza Giuseppe (non socio riconducibile ASD Salemi)

Sig. Stallone Alberto (non socio riconducibile ASD Salemi)

Società ASD Salemi (Tp)

Procedimento 161/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1253 pf 08-09 GS/reg del 02 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere i primi cinque della violazione di cui all’art. 1 comma 1) CGS, in  riferimento agli articoli 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. ; la società della violazione di cui all’articolo 4 comma 1) e 2) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 09 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Scimeni Antonino (Presidente ASD Salemi) la inibizione per mesi 2 (due); al Sig. Scimeni Giacomo (Vice Presidente ASD Salemi) la inibizione per mesi 3 (tre); ai Sig.ri Sciacca Antonino, Piazza Giuseppe, Stallone Alberto  (tutti non soci ma riconducibili alla ASD Salemi) la inibizione per mesi 2(due).;  alla  società ASD Salemi l’ammenda di € 900,00  (novecento)”

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

Sig. Scimeni Antonino (Presidente ASD Salemi) la inibizione per mesi 2 (due); al Sig. Scimeni Giacomo (Vice Presidente ASD Salemi) la inibizione per mesi 3 (tre); ai Sig.ri Sciacca Antonino, Piazza Giuseppe, Stallone Alberto  (tutti non soci ma riconducibili alla ASD Salemi) la inibizione per mesi 2(due), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S.;  alla  società ASD Salemi l’ammenda di € 750,00  (settecentocinquanta)”

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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