COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 144 stagione sportiva 20
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
144 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della società A.S.D.Serricciolo avverso la
seguente decisione del G.S. contenuta nel C.U. n.45 del 4/2/2010 C.R.T.
RECLAMO DELL'U.S.D. STIAVA AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. SERRICCIOLO/U.S.D.
STIAVA DEL 10.01.2010 (2-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.40 del 14.1.2010;
-all'esito della gara A.S.D. Serricciolo/U.S.D. Stiava, svoltasi il 10 gennaio 2010 in Serricciolo per il
Campionato di 2' Categoria, l'U.S.D. Stiava si rivolge a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che
l'arbitro le aveva impedito di schierare in campo il proprio calciatore Bernardini Luca non avendo ritenuto
valido, ai fini dell'identificazione, il documento (tessera rilasciata il 7.3.2002 dal Comitato Regionale Toscana
della Lega Nazionale Dilettanti) da questo esibitogli;
chiede, pertanto, che la partita venga annullata e ne sia disposta la ripetizione.
La doglianza e' fondata. E' rimasto accertato, sulla scorta di una dichiarazione del Direttore di gara, che il
documento non era stato accettato perche' scaduto ed inidoneo a provarne la validita'.
Premesso cio', per ben comprendere i termini del problema che ne occupa va anzitutto ricordato che ''la ratio''
della procedura d'identificazione, prevista dall'art. 61 c/1 ed art. 71 c/1 N.O.I.F., riposa nell'esigenza di
controllare che le persone effettivamente partecipanti alla gara corrispondano a quelle preventivamente indicate
nelle liste consegnate all'arbitro ed alla societa' avversaria. Cio' avviene attraverso l'ispezione diretta dei
calciatori ed il contemporaneo esame dei documenti, relativi a ciascuno di essi, prodotti. Ora puo' ben accadere
che, nel corso di dette operazioni, l'Ufficiale di gara abbia (per vetusta', insufficienza o incompletezza di mezzi
di identificazione o per scarsa conoscenza della normativa che regola la materia documentale)dubbi in ordine
alla corrispondenza di cui si e' detto. Ove cio' si verifichi, oltre alla possibilita', contemplata dall'art. 61 c/4
N.O.I.F., di ritirare su richiesta, per un successivo controllo, le tessere sospette, lo stesso non ha, in mancanza
di un'esplicita e specifica previsione regolamentare ''ad hoc'', alcun potere di impedire alla societa' l'impiego, a
suo rischio e senza pregiudizio di eventuali conseguenze disciplinari, del giocatore ''identificato con riserva''.
D'altra parte e' logico che sia cosi': mentre, infatti, l'evenienza di un'utilizzazione irregolare puo' essere sempre
''sanata'' o corretta dagli Organi di disciplina sportiva, quella dell'esclusione imposta dall'arbitro, qualora il
motivo del divieto dovesse poi risultare inesistente, non sarebbe a partita giocata, piu' riparabile e si
risolverebbe in un'ingiusta ''deminutio'' imposta alla societa'. L'assunto trova indiretto conforto nella norma di
cui al comma 7 dell'art. 17 C.G.S. che, escludendo l'applicabilita' della punizione sportiva quando l'identita' del
calciatore, nonostante l'insufficienza dei documenti presentati all'arbitro, rimanga accertata in sede di giudizio,
comprova come il Legislatore Federale abbia voluto risolvere il problema sul piano sostanziale, senza
indulgere a pericolosi formalismi.
Orbene, tornando al caso di specie e' evidente che, una volta inequivocabilmente stabilito come la persona
presentata ed effigiata sulla tessera sia proprio il Bernardini Luca, la condotta mantenuta nella circostanza
dall'arbitro va qualificata come irregolare ed erronea, sicche' legittima, essendosi riflessa sull'andamento stesso
della gara ''de qua'', l'intervento consentito dall'art. 17 c/4 lett. C) C.G.S.. E' appena il caso di aggiungere, che il
caso in esame trova numerosi precedenti giurisprudenziali fra cui giova ricordare la decisione della stessa
Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Toscana (Reclamo G.S. Solvay Ponteginori avverso esito
gara Solvay Ponteginori/Scintilla Pisa Est del 13.1.2002 in Com. Uff. n. 33). La tassa non va addebitata.
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Stiava di Stiava
(Lucca), ordina la ripetizione della gara A.S.D. Serricciolo/U.S.D. Stiava gia' disputata il 10 gennaio2010.
Ordina non addebitarsi alla reclamante la tassa di reclamo.
La reclamante sostiene la invalidità del documento oggetto del contenzioso in virtù del fatto che lo
stesso, al momento della utilizzazione, risultava scaduto.
Precisa che i documenti come la patente di guida e la carta di identità, una volta scaduti, non
possono essere usati per condurre un veicolo o per eseguire attività di tipo amministrativo e quindi
identica conseguenza deve essere rilevata della tessera federale.
Chiede pertanto ristabilirsi il risultato della gara conseguito sul campo.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Infatti, come chiaramente spiegato dal primo Giudice e per conforme giurisprudenza di questo
Collegio, il carattere predominante che rileva ai fini del documento è quello di permettere la
C.U. N. 49 del 25/2/2010 – pag. 1765
identificazione del soggetto. Quindi, qualora la fotografia confermi le sembianze del titolare del
documento e non vi siano altri elementi che possano porre in essere dubbi circa l’identità del
soggetto, lo stesso deve ritenersi valido ancorchè scaduto.
P.Q.M.
La C.D. T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.