CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 23  novembre 2009 promosso da: Sig. Stefano Morandi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) IL COLLEGIO ARBITRALE Dott. Ang

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 23  novembre 2009 promosso da: Sig. Stefano Morandi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale

Prof. Avv. Angelo Piazza, in qualità di Arbitro

Avv. Aurelio Vessichelli, in qualità di Arbitro

riunito in conferenza personale in data 23/11/2009 in Roma, ha deliberato all’unanimità il

seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1994 del 21 ottobre 2009) promosso da:

Sig. Stefano Morandi, con l’Avv. Mattia Grassani e l’Avv. Stefano Vitale parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta parte intimata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con istanza depositata presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del C.O.N.I. in data 21 ottobre 2009 il Signor Morandi, Presidente della G.S. Fidene ha chiesto: l’annullamento e/o revoca e, in subordine, la riduzione dell’inibizione di mesi sei, irrogata dalla Commissione Disciplinare nazionale con C.U. n. 21 CND del 24 settembre 2009. In particolare, nell’istanza di arbitrato il Signor Morandi espone che: a) la decisione impugnata è stata emessa in relazione ai fatti accorsi durante la gara Fidene-Latina del 12 ottobre 2008, valida per il Campionato regionale di Eccellenza laziale, durante la quale l’assistente arbitrale n. 2, Sig.Giuseppe Bracaglia è stato colpito da una bottiglia lanciata dagli spalti. Tale lancio ha provocato a quest’ultimo la contusione alla mano destra nonché, per effetto del rimbalzo, una ecchimosi sulla coscia.

b) Nei giorni immediatamente successivi alla gara, il Giudice Sportivo territoriale, con C.U. n. 36 del 16/10/2008 ha inflitto alla società G.S. Fidene l’ammenda di Eur 2.000.00 per responsabilità oggettiva, a seguito dell’episodio verificatosi, senza che fosse identificato l’autore del gesto.

c) In data 20 febbraio 2009, il Procuratore Federale ha deferito, avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale, il Sig. Morandi, Presidente del G.S. Fidene, per rispondere della violazione degli artt. 1 e 14 C.G.S., nonché la società G.S. Fidene ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., in quanto a seguito dell’audizione della terna arbitrale, nonché del responsabile regionale A.I.A., Sig. Carlo Pacifici, sarebbe stato individuato il Signor Morandi quale autore del lancio della bottiglietta ai danni dell’assistente arbitrale.

d) Con C.U. n. 102 del 7 maggio 2009 la Commissione Disciplinare territoriale c/o Comitato regionale Lazio F.I.G.C. – L.N.D. ha prosciolto il Sig. Stefano Morandi e la società dagli addebiti contestati, ritenendo che i fatti addebitati non siano stati compiutamente provati.

e) Avverso la predetta decisione, la Procura Federale ha promosso appello.

f) In data 29 maggio 2008, nelle controdeduzioni, il G.S. Fidene ed il Sig. Stefano Moranti hanno ribadito come il lancio della bottiglietta contestato al Presidente non fosse da attribuirsi a quest’ultimo, bensì ad uno spettatore, non identificato, seduto in tribuna in occasione dell’incontro.

g) In data 23 settembre 2009, la Commissione Disciplinare nazionale ha irrogato, nei confronti del Sig. Morandi, la sanzione dell’inibizione per 6 mesi.

2. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuco Calcio che, con comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito :

- in via principale, l’inammissibilità dell’istanza avversaria per violazione dell’art. 9 comma 1 lettera i) del Codice, in quanto sottoscritta soltanto dalla parte istante e non anche dal difensore munito di procura,

- in via subordinata, nel merito l’infondatezza dell’istanza, in quanto le prospettazioni del Morandi si fonderebbero su una lettura parziale degli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento disciplinare.

3. In data 23 novembre 2009, si è costituito il Collegio arbitrale e si è tenuta la prima udienza, durante le quale è stato esperito senza esito il tentativo di conciliazione. La difesa del Signor Morandi ha depositato l’atto di nomina del difensore con il quale il ricorrente ha conferito agli Avvocati Grassani e Vitale tutti i poteri previsti dalla legge e dai regolamenti di settore. Su richiesta delle parti il Collegio ha autorizzato l’anticipazione della discussione.

4. Sempre il 23 novembre 2009 il Collegio, previa autorizzazione delle parti, ha reso noto il dispositivo della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di arbitrato sollevata dalla FIGC, relativamente alla mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo da parte di un difensore abilitato alla pratica forense . A tal riguardo, il Collegio assume, in primo luogo, che sussiste alla stato una situazione di obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore (cfr. procedimento di arbitrato prot. n. 1455 del 29 luglio2009 Buguggiate/Lega Nazionale Dilettanti), e tanto in ragione delle seguenti considerazioni :

a) se da un lato l’art. 9, lett. i), del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS stabilisce che l’istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall’altro lato non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l’atto non sia provvisto di tale requisito.

b) l’art. 4, secondo comma, del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS prevede, poi, che la procedura arbitrale “è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato”. In materia arbitrale l’art. 816 bis cod. proc. civ., stabilendo che “le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori”, lascia chiaramente alle parti la possibilità di agire e di resistere nel giudizio arbitrale personalmente. Ad avviso del Collegio, dunque, se da un lato la mancata sottoscrizione della domanda di arbitrato da parte di un difensore apparirebbe in contrasto con l’art. 9, lett. i), del Codice, dall’altro lato tale mancanza è pienamente consentita dalle norme del c.p.c. espressamente richiamate dal Codice . Ne deriva una situazione di obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore che rende scusabile l’errore in cui è incorso il ricorrente. In ogni caso, il Collegio osserva che la mancata nomina di un difensore, eccepita dalla FIGC, è stata pienamente colmata da parte istante alla prima udienza con il deposito della procura agli avvocati Mattia Grassani e Stefano Vitale.

B) Quanto al merito della controversia, la difesa del Signor Morandi censura la decisione impugnata in quanto la Commissione citata avrebbe presunto la responsabilità del Morandi pur in presenza di riscontri probatori non sempre univoci, accogliendo le richieste della Procura federale nonostante i fatti contestati non fossero tutti sorretti da prova certa. Secondo la difesa dell’istante, dunque, la Commissione avrebbe introdotto il concetto della presunzione di colpevolezza ribaltando uno dei cardini del diritto penale cui si ispira il procedimento disciplinare sportivo. Di contro, la difesa della FIGC evidenzia la legittimità del provvedimento impugnato in quanto il grado di prova richiesto in ambito sportivo (richiamando sul punto il lodo 26.8 Fabiani/FIGC) sarebbe inferiore a quello previsto per la responsabilità penale, essendo sufficiente “acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito”. Esaminate le contrapposte tesi sostenute dalle parti, il Collegio ritiene che, anche in ambito sportivo come in quello penale, il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità sia quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi in entrambi gli ambiti di responsabilità che possono fondare l’adozione di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo. Tutto quanto chiarito, il Collegio ritiene che dalle risultanze istruttorie agli atti non siano emersi indizi precisi, univoci e concordanti circa la riconducibilità al Signor Stefano Morandi del lancio della bottiglietta d’acqua contro il Sig. Giuseppe Bracaglia. Ed infatti, le dichiarazioni del Sig. Pacifici contenute nella denuncia, sporta due giorni dopo la gara, risultano differenti rispetto al contenuto delle ultime dichiarazioni, rilasciate oltre tre mesi dopo, sia relativamente alle modalità del riconoscimento dell’autore del lancio, sia all’interlocutore che avrebbe rivelato l’identità dell’autore medesimo. Al riguardo, basti rammentare che :

- il giorno dopo la gara il Signor Pacifici ha affermato di aver chiesto all’arbitro Capraro informazioni circa l’identità della “persona che sostava davanti agli spogliatoi” e che questi gli avrebbe risposto che si trattava del Presidente del

Fidene (circostanza smentita dallo stesso Capraro);

- un mese e mezzo dopo, sempre il Pacifici, ha invece sostenuto di aver chiesto agli assistenti e non più all’arbitro Capraro delucidazione sull’identità della persona che sostava fuori dallo spogliatoio .

- Addirittura nella dichiarazione del 26/11/2008 il Pacifici sostiene che “il capraio non era neanche presente al momento del riconoscimento effettuato negli spogliatoi”.

Il quadro probatorio si arricchisce, poi, di ulteriori contraddizioni e lacune, che il Collegio non può esimersi dal rilevare, anche con riferimento ai riconoscimenti fotografici operati. Ed infatti, in un primo tempo, lo stesso Pacifici e, successivamente, la terna arbitrale non sono riusciti ad identificare con certezza il Presidente Morandi nella fotografia che è stata loro mostrata dagli inquirenti federali. In particolare, lo stesso Mastracci, dopo aver descritto fisicamente il soggetto che si trovava fuori dallo spogliatoio, mostratagli la foto del Morandi afferma : non ritengo che si tratti della stessa persona da me in precedenza descritta perché ricordo che il colore dei capelli era decisamente più chiaro. Lo stesso Pacifici il 2 dicembre 2008 di fronte alla foto del Morandi dichiara : “mi sembra essere la stessa persona ….la mia incertezza è dovuta al fatto che sono passati due mesi ed il viso non mi è rimasto con certezza nella mia memoria”. In conclusione, il Collegio rileva che sulla base del quadro probatorio agli atti permangono significativi ed insuperabili dubbi circa l’identità dell’autore del lancio della bottiglietta per cui la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio del Sig. Morandi non è stata raggiunta. Ne discende che la decisione della Commissione disciplinare Nazionale che ha presunto, “in presenza di riscontri probatori non sempre univoci”, che il Morandi fosse l’effettivo autore del lancio della bottiglietta, va annullata.

C) Per quanto riguarda, infine, le spese di lite e quelle arbitrali, il Collegio in applicazione del principio della soccombenza condanna la FIGC al pagamento in favore del Signor Stefano Morandi delle spese di lite che liquida in 2.000,00 euro oltre IVA e CPA come per legge ed al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale liquidati in 2.000,00 euro oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, compresa quella pregiudiziale sollevata dalla parte intimata, così provvede:

1. accoglie l’istanza e, per l’effetto, annulla integralmente la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) irrogata al Sig. Stefano Morandi dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 24 settembre 2009;

2. pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;

3. pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;

4. pone a carico delle parti – Sig. Stefano Morandi e Federazione Italiana Giuoco Calcio

– il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato in data 23 novembre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali.

F.to Angelo Grieco

F.to Angelo Piazza

F.to Aurelio Vessichelli

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