CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 28  gennaio 2010 promosso da: Sig. Stefano ANTONELLI contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE  C

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 28  gennaio 2010 promosso da: Sig. Stefano ANTONELLI contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

IL COLLEGIO ARBITRALE 

Cons. Silvestro Maria Russo (Presidente)

Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)

Avv. Gabriella Calmieri (Arbitro)

riunito in conferenza personale del 21 dicembre 2009 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0976 del 19 maggio 2009) promosso da: Sig. Stefano ANTONELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ciardullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via R. Fauro n. 62 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Panama n. 58 parte intimata

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 19 maggio 2009 (prot. n. 0976), il sig. Stefano Antonelli (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIGC” o la “parte intimata”) avverso «… la sanzione della sospensione per un mese e dell’ammenda di

5.000,00 euro…» irrogata dalla V Sezione della Corte di giustizia federale – 1° Collegio e pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 171 2008/2009. Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g) del Codice, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Con memoria depositata in data 4 giugno 2009, prot. n. 1057, si costituivala FIGC, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità, o comunque infondatezza, dell’istanza avversaria «… Con condanna della parte istante alle spese del [presente] procedimento, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS». La FIGC nominava quale proprio arbitro di parte l’Avv. Gabriella Palmieri. Il Prof. Avv. Maurizio Benincasa e l’Avv. Gabriella Palmieri accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nel Cons. Silvestro Maria Russo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, il quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 26 giugno 2009. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio arbitrale onerava la parte più diligente a depositare presso la Segreteria del Tribunale il testo integrale della pronuncia del provvedimento impugnato e concedeva alle parti: il termine di venti giorni - decorrenti dalla data del deposito della motivazione del provvedimento impugnato presso la Segreteria del Tribunale - per il deposito di memorie e documenti e la formulazione di eventuali istanze istruttorie; il termine di venti giorni - decorrenti dal deposito della prima memoria – per il deposito di repliche in risposta alle difese e alle istanze contenute nella prima memoria. Il Collegio arbitrale si riservava la fissazione dell’udienza di discussione. In data 20 ottobre 2009 (prot. n. 1980) la FIGC depositava presso la Segreteria del Tribunale il Comunicato Ufficiale n. 302/CGF del 13 ottobre 2009, contenente, al punto 4), la motivazione della decisione impugnata dal Sig. Antonelli. Le parti depositavano le memorie e le repliche, come stabilito nell’udienza del 26 giugno 2009 e, su richiesta del Collegio arbitrale, proroga al termine di pronuncia del lodo fino al giorno 8 febbraio 2010. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di discussione per il 21 dicembre 2009, all’esito della quale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del

principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. DIRITTO

Il Collegio, ritenuto in fatto che, in data 17 dicembre 2009, il Procuratore federale della FIGC deferì alla Corte di giustizia federale il sig. Stefano Antonelli, agente di calciatori, contestandogli lo svolgimento, di fatto, delle mansioni di vero e proprio Direttore sportivo dell’Ascoli Calcio s.p.a. durante la stagione sportiva 2006/2007, rileva che siffatto comportamento del sig. Antonelli fu reputato illecito anche in base alla speciale normativa per gli agenti di calciatori, in relazione alla segnalazione effettuata dal Presidente pro tempore dell’Associazione italiana direttori sportivi – ADISE al Presidente della FIGC circa le doglianze del sig. Camillo De Nicola, Direttore sportivo dell’Ascoli Calcio s.p.a. Il Collegio, rileva, altresì, che il sig. De Nicola ebbe a dichiarare d’esser stato sottoposto dal Presidente dell’Ascoli Calcio s.p.a. a pressioni per cedere di fatto il suo potere decisionale al sig. Antonelli in ordine alle strategie di mercato della squadra e rileva, inoltre, che la Corte di giustizia federale della FIGC, sez. V, 1° collegio, con decisione resa il 20 aprile 2009, ha accolto la tesi della Procura federale e ha irrogato al sig. Antonelli la sanzione della sospensione per un mese, nonché dell’ammenda di € 5.000,00. Il sig. Stefano Antonelli si grava, quindi, avverso siffatta decisione, proponendo istanza d’arbitrato a questo Tribunale e deducendo in punto di diritto l’insussistenza, in capo a lui, d’ogni comportamento illecito e la qualificazione del rapporto intercorso tra lui e detta Società come mera consulenza professionale di supporto a scelte tecniche rimaste nell’esclusiva responsabilità diretta degli organi societari. Il Collegio considera l’istanza attorea d’arbitrato inammissibile, in quanto la questione dedotta innanzi al Collegio non è arbitrabile in questa sede, stante l’inequivocabile disposto dell’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in virtù del quale «… non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto… sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi…»; Il Collegio rileva, al riguardo, che la citata disposizione serve a fissare i limiti esterni della competenza del TNAS per tutte le questioni che, anche in forza di norme speciali, gli sono attribuite, donde l’impossibilità di dedurre in arbitrato questioni il cui valore è minimo, rinviandone l’eventuale giustiziabilità, se del caso, ed ove ciò rilevi per l'ordinamento generale, ad altre sedi. Considerato, inoltre, che non giova alla tesi attorea, laddove richiama la disposizione medesima e quelle sul contenzioso in materia di agenti di calciatori per investire il Collegio d’una pronuncia preliminare sulla competenza del “Tribunale”, affermarne la giurisdizione sul punto in base proprio all’art. 18, comma 3, del Regolamento agenti FIGC, giacché quest’ultima norma si limita ad indicare la facoltà dell’agente d’adire anch’egli il Tribunale in sede di gravame, in alternativa a quelli della giustizia amministrativa. Considerato, in particolare, che l’art. 18, comma 3, del Regolamento agenti FIGC aggiunge, in realtà, una nuova attribuzione al “Tribunale” speciale e ratione materiae degli agenti, senza, però, nulla innovare in ordine ai limiti esterni della competenza generale per materia e valore stabilita dal Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, al quale, appunto, esso rinvia per intero, con la sola eccezione al previo esperimento della fase conciliativa. Considerato, invero, che il contenzioso sugli agenti di calciatori è articolato solo in unico grado davanti agli organi di giustizia endofederale, mentre l’adizione di questo Tribunale si pone non già come mero e specifico giudizio d’appello nei riguardi delle decisioni della Corte di giustizia della FIGC, bensì come strumento di rimedio generale che lo Statuto del CONI e l’ordinamento sportivo positivo offrono una volta esauriti tutti i gradi interni d’ogni organo di giustizia, a qualunque Federazione sportiva affiliata al CONI questo appartenga; strumento, è ovvio, che funziona allo stesso modo per tutte le questioni, anche sotto il profilo degli eventuali limiti di cognizione che la norma gli pone. Va considerato, allora, che non vale invocare, come fa il ricorrente, il principio del doppio grado di giurisdizione per la giustizia sportiva - a suo dire pretermesso dalla rigida applicazione dell’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport - se, come d’altronde accade per quella ordinaria, tale articolazione del processo in più gradi è solo indicato dal diritto positivo, ma non è imposto dalla Costituzione, se non in casi specifici e salva sempre l’esperibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti dall’art. 111 Costituzione. Va considerato, inoltre, che il limite di competenza del Collegio, se ne esclude ogni delibazione sul merito della questione, non lo esime dall’osservare la sostanziale assenza, nella specie, di un serio principio di prova, aldilà di alcuni indizi, se non di impressioni non gravi, né concordanti, circa l’abuso, da parte del ricorrente, del suo titolo d’agente attraverso l’esercizio di mero fatto di funzioni incompatibili - ché l’attività di consulenza, priva d’un potere effettivamente decisionale, non integra il presupposto di queste ultime -, sì da poter trovare idoneo rimedio se del caso in altra sede. Il Collegio ritiene, infine, quanto alle spese del presente giudizio, che la novità della questione e giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’istanza d'arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone:

a) conferma l’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, sez. V, 1° collegio, meglio indicata in premessa;

b) compensa tra le parti le spese di lite;

c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 1.500 (millecinquecento);

d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;

e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

Così deciso in Roma, il giorno 21 dicembre 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Silvestro Maria Russo

F.to Maurizio Benincasa

F.to Gabriella Calmieri

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