COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 26 a carico di :
-il Signor Fabio MAURO, Arbitro della Sezione AIA di Lamezia Terme, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS; - i Sigg. Giuseppe GULLACI, Sebastiano TALLARIDA,
Giuseppe CARBONE, Marco PELLE, Alessandro RONDO, Giuseppe GIAMPAOLO, Paolo PITASI, Antonio CRIACO, Cosimo
FRAMMARTINO, Domenico CARBONE, Gianfranco ROSSI, Domenico GIORGI, Bruno VOTTARI, Rocco FEMIA, Sebastiano
PIZZATA, Domenico GIORGI, Mario STRANGES, e Francesco STRANGIO, ad eccezione di Bruno VOTTARI, in posizione di
svincolato, i rimanenti tutti calciatori tesserati per l’ASD SAN LUCA, nonché Giuseppe TRIMBOLI, Vice Presidente della
stessa Società (che nella circostanza svolgeva le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra,;tutti della violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS; il Signor Bruno VOTTARI,
calciatore in posizione di svincolo, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto ed all’art. 46, comma 6, del CGS nonché
della violazione prevista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS; i Sigg. Giuseppe STRANGIO, Giuseppe
TRIMBOLI e Giuseppe NIRTA, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Dirigente - Collaboratore della Società ASD SAN
LUCA,della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, in
relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF; la Società ASD SAN LUCA,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le
violazioni ascritte al Presidente Giuseppe STRANGIO, al Vice Presidente Giuseppe TRIMBOLI, al Dirigente - Collaboratore
Giuseppe NIRTA nonché ai N. 18 calciatori elencati al punto N. 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, nonché ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 6, del CGS, per avere fatto partecipare a N. 8 gare del Campionato di 1^ CATEGORIA
Calabria della stagione sportiva corrente, 2009-2010, il calciatore Bruno VOTTARI, benché questi si trovasse in posizione di
svincolato e non tesserato per la stessa Società.
IL DEFERIMENTO
Con nota del 10.11.2009 il Presidente del Comitato Regionale Calabria segnalava alla Procura Federale che giornali locali avevano
pubblicato la notizia secondo cui i calciatori della Società ASD San Luca - Campionato di Prima Categoria, girone D - in data
8.11.2009 avevano partecipato alla gara, disputata sul proprio campo contro la Soc. Bianco, con il lutto al braccio per commemorate
la morte di un presunto boss della Locride recentemente deceduto.
Segnalava, inoltre, che i Carabinieri della Stazione di San Luca e il Commissariato di P.S. di Bovalino avevano inoltrato richiesta alla
società San Luca al fine di conoscere i calciatori alla gara.
A conclusione delle indagini espletate, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i sigg.ri: MAURO Fabio,
arbitro della Sezione AIA di Lamezia Terme - GULLACI Giuseppe, TALLARIDA Sebastiano, CARBONE Giuseppe, PELLE Marco,
RONDO Alessandro, GIAMPAOLO Giuseppe, PITASI Paolo, CRIACO Antonio Costantino, FRAMMARTINO Cosimo, CARBONE
Domenico, ROSSI Gianfranco, GIORGI Domenico (25.8.1993), FEMIA Rocco, PIZZATA Sebastiano, GIORGI Domenico (3.4.1986),
STRANGES Mario, STRANGIO Francesco, tutti calciatori dell'A.S.D. San Luca - VOTTARI Bruno calciatore in posizione di svincolo -
TRIMBOLI Giuseppe, STRANGIO Giuseppe e NIRTA Giuseppe dirigenti dell’ASD San Luca, nonché la società Sportiva A.S.D. SAN
LUCA, per rispondere delle violazioni sopra specificate.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del giorno 15 marzo 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il sostituto Procuratore Federale,
avv. Gianfranco Marcello, nonché il Presidente della ASD San Luca, Reverendo Don Pino Strangio, il quale, riconoscendo la
responsabilità degli incolpati per i fatti loro ascritti, ha proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. così determinate:
GULLACI Giuseppe squalifica per due giornate effettive di gara;
TALLARIDA Sebastiano squalifica per due giornate effettive di gara;
CARBONE Giuseppe squalifica per due giornate effettive di gara;
PELLE Marco squalifica per due giornate effettive di gara;
RONDO Alessandro squalifica per due giornate effettive di gara;
GIAMPAOLO Giuseppe squalifica per due giornate effettive di gara;
PITASI Paolo, capitano dell’A.S.D. San Luca, squalifica per tre giornate effettive di gara;
CRIACO Antonio Costantino squalifica per due giornate effettive di gara;
FRAMMARTINO Cosimo squalifica per due giornate effettive di gara;
CARBONE Domenico squalifica per due giornate effettive di gara;
ROSSI Gianfranco squalifica per due giornate effettive di gara;
GIORGI Domenico (1993) squalifica per due giornate effettive di gara;
FEMIA Rocco squalifica per due giornate effettive di gara;
PIZZATA Sebastiano squalifica per due giornate effettive di gara;
GIORGI Domenico (1986) squalifica per due giornate effettive di gara;
STRANGES Mario squalifica per due giornate effettive di gara;
STRANGIO Francesco squalifica per due giornate effettive di gara;
VOTTARI Bruno, calciatore in posizione di svincolo, squalifica per sei giornate effettive di gara;
TRIMBOLI Giuseppe mesi cinque di inibizione;
STRANGIO Giuseppe mesi due di inibizione;
NIRTA Giuseppe mesi uno e gg.10 di inibizione,
A.S.D. SAN LUCA €.600,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione da scontare nel presente campionato.
Non è comparso il sig. MAURO Fabio, arbitro della Sezione di Lamezia Terme, sebbene regolarmente convocato. Nei suoi confronti
il Sostituto Procuratore Federale ha richiesto l’applicazione della sanzione di mesi quattro di sospensione dall’attività.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi
dell’illecito loro contestato così come specificato in rubrica.
Tenuto conto del fattivo comportamento dell’A.S.D. San Luca e del suo Presidente può essere accolta la richiesta di patteggiamento
nei termini sopra indicati.
Per quanto riguarda il sig. MAURO Fabio, arbitro della gara, che non ha ritenuto di presentarsi all’odierna seduta, la Commissione
ritiene equa la sanzione richiesta dalla Procura Federale.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, irroga:
al sig. MAURO Fabio, arbitro della Sezione di Lamezia Terme, la sanzione della sospensione per QUATTRO mesi dall’attività;
ai Sigg.ri:
calciatore GULLACI Giuseppe squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore TALLARIDA Sebastiano squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore CARBONE Giuseppe squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore PELLE Marco squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore RONDO Alessandro squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore GIAMPAOLO Giuseppe squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore PITASI Paolo, capitano dell’A.S.D. San Luca, squalifica per TRE giornate effettive di gara;
calciatore CRIACO Antonio squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore FRAMMARTINO Cosimo squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore CARBONE Domenico squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore ROSSI Gianfranco squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore GIORGI Domenico (1983) squalifica per due giornate effettive di gara;
calciatore FEMIA Rocco squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore PIZZATA Sebastiano squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore GIORGI Domenico (1986) squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore STRANGES Mario squalifica per DUE giornate effettive di gara;
calciatore STRANGIO Francesco squalifica per DUE giornate effettive di gara;
VOTTARI Bruno, calciatore in posizione di svincolo, squalifica per SEI giornate effettive di gara;
dirigente TRIMBOLI Giuseppe mesi CINQUE di inibizione;
dirigente STRANGIO Giuseppe mesi DUE di inibizione;
dirigente NIRTA Giuseppe mesi UNO e giorni DIECI di inibizione;
alla A.S.D. SAN LUCA € 600,00 ( seicento/00) di ammenda e TRE (3) punti di penalizzazione da scontare nel corrente campionato
s.s. 2009/2010.