COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 96 della Società U.S.D. FABRIZIO CALCIO 2007
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°115 del 04.03.2010 (squalifica del calciatore DE LUCA Antonio per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
- in via preliminare, che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che
non può essere disattesa per la negazione degli incolpati (art.35, comma 1, I cpv, del C.G.S.);
- che, dal rapporto dell’arbitro della gara Comprensorio Presilano - U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 del 27.2.2010, risulta in maniera
chiara ed inequivoca che al 29° del II tempo il calciatore De Luca Antonio della società U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 veniva
espulso per avere colpito con un calcio un avversario a gioco fermo;
ritenuta congrua ed adeguata all’atto di violenza posto in essere dal calciatore suddetto la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo
Territoriale (cfr. C.U. n.115 del 04.03.2010 del Comitato Regionale Calabria);
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.