COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 03/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 101 DEFERIMENTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 03/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
101 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico calc. OTTAVIANI ALEX, tess. F.C.D. Real Misano, sig. OTTAVIANI GIUSEPPE, dirigente F.C.D. Real Misano, calc. QUADRELLI MARCO, tess. F.C.D. Real Misano, calc. DHAMO ELVI, tess. F.C.D. Real Misano, calc. DI BIASE LUCIO, tess. F.C.D. Real Misano, calc. MUTONE ANTONIO, tess. A.C. Virtus Tre Villaggi, calc. SANCHI MATTIA, tess. A.C. Virtus Tre Villaggi, F.C.D. REAL MISANO – camp. Promozione e A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI – camp. I^ categoria
Con nota 11.1.2010 . n. 3756/402, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il calc. OTTAVIANI ALEX, tess. F.C.D. Real Misano, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 4, lett. a), del C.G.S., per condotta gravemente antisportiva, concretizzatasi in un comportamento oltraggioso e lesivo della dignità personale di un tesserato, cui aveva rivolto un’espressione offensiva nei confronti della madre;
- il dir. OTTAVIANI GIUSEPPE, tess. F.C.D. Real Misano, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 1, lett. h) del C.G.S., per aver osservato, nella veste di assistente del direttore di gara, un comportamento aggressivo e violento nei confronti di due giovani calciatori della squadra avversaria, colpendoli rispettivamente con la bandierina e con un pugno;
- il calc. QUADRELLI MARCO, tess. F.C.D. Real Misano, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 4, lett. a), del C.G.S., per condotta antisportiva concretizzatasi in un comportamento intimidatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria;
- il calc.DHAMO ELVI, tess. F.C.D. Real Misano, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S., per condotta gravemente antisportiva concretizzatasi in un comportamento intimidatorio esercitato, nel corso della gara, non visto dall’arbitro, nei confronti dell’avversario diretto;
- il calc.DI BIASE LUCIO, tess. F.C.D. Real Misano, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S., per condotta gravemente antisportiva concretizzatasi in un comportamento intimidatorio esercitato, nel corso della gara, non visto dall’arbitro, nei confronti di un avversario;
- il calc.MUTONE ANTONIO, tess. A.C. Virus Tre Villaggi, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S., per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario osservata a fine gara, sia pure a seguito di provocazione da parte di questo ultimo;
- il calc.SANCHI MATTIA, tess. A.C. Virus Tre Villaggi, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S., per condotta violenta nei confronti dell’ avversario diretto nel corso della gara, non visto dall’arbitro, sia pure a seguito di provocazione;
- la società F.C.D. REAL MISANO, a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell’art.4 comma 2 , del C.G.S., in relazione al comportamento aggressivo e violento tenuto dal proprio dirigente Ottaviani Giuseppe nei confronti di due calciatori minorenni, ed in relazione al comportamento oltraggioso e lesivo della dignità personale di un tesserato, osservato dal proprio calciatore Ottaviani Alex, nonché in relazione al comportamento intimidatorio tenuto dai propri calciatori Quadrelli Marco, Dhamo Elvi e Di Biase Lucio;
- la società A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 , del C.G.S., in relazione al comportamento dei propri calciatori Mutone Antonio e Sanchi Mattia.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione il F.C.D. REAL MISANO ha depositato una memoria difensiva in cui, dianzi tutto mette in evidenza il fatto che “fonte della presente procedura è l’esposto del Presidente dell’A.C. Virtus Tre Villaggi” e che gli episodi contestati non trovano riscontro negli atti ufficiali. Nei particolari, poi, sottolinea che : a) il calc. OTTAVIANI ALEX “non ha rivolto alcuna espressione offensiva nei confronti della madre di un giocatore avversario(Mutone), m ha solo reagito, ammettendolo, con uno schiaffo, e non con un pugno, alla violenta aggressione sferratagli dal Mutone, che ha ammesso di averlo colpito con un pugno alla mandibola destra”; b) il calc. QUADRELLI MARCO “ha avuto una semplice discussione con un dirigente della squadra avversaria, durante la quale non ha posto in essere alcun comportamento intimidatorio né tantomeno ha avuto un contatto fisico”; c) il calc. DHAMO “ha solo reagito, ammettendolo, con uno schiaffo ad una testata e non ad un altro schiaffo, tiratagli da un avversario (Sanchi Mattia), nel corso della gara”; d) il calc. DI BIASE LUCIO “non ha tenuto comportamenti intimidatori nei confronti di nessun avversario, compreso Sanchi Mattia, col quale ha avuto una semplice discussione, di certo di natura non minacciosa, nel corso della gara”; e) “il dir. OTTAVIANI GIUSEPPE è intervenuto al solo ed unico scopo di evitare che l’alterco tra suo figlio , Ottaviani Alex, e Mutone Antonio, calciatore della squadra avversaria, sfociasse in qualcosa di ben più grave” “il fatto che nel cercare di ricoprire al meglio il suo ruolo, il sig.OTTAVIANI non abbia pensato di liberarsi della bandierina che aveva in mano, in qualità di guardalinee di parte, e abbia sfiorato, involontariamente, la tempia del Mutone con la bandierina stessa è dovuto esclusivamente alla concitazione del momento e di cero non alla volontà di colpire intenzionalmente il Mutone con la bandierina”. “Va altresì ribadito che è assolutamente falsa e lesiva della dignità personale del medesimo, l’accusa di aver colpito con un pugno il calciatore della squadra avversaria Stella Francesco; f) “non è possibile evincere alcun comportamento antiregolamentare atto a provare la responsabilità oggettiva della società.C.D. REAL MISANO, in relazione ai fatti oggetto di contestazione. Non esiste infatti alcun documento o fatto esterno (referto arbitrale, referto medico, denuncia alle forze dell’ordine, ecc.) in grado di provare la responsabilità oggettiva della società e dei propri tesserati”. Chiede in via principale l’archiviazione del deferimento in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, l’applicazione, sia nei confronti della società che dei singoli tesserati, del minimo edittale della pena. Da parte dell’A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI è pervenuta una comunicazione in cui è detto che “come da testimonianza resa dal calc.Sanchi al collaboratore della Procura Federale, il tesserato del Misano Dhamo Elvi, oltre alla condotta gravemente antisportiva e provocatoria, colpiva per primo al volto il nostro Mattia Sanchi che, a sua volta, reagiva. La dinamica dei fatti è stata poi confermata nelle modalità anche da altri testimoni escussi dal collaboratore”.
Il rappresentante della Procura Federale, dott. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per 2 giornate di gara per i calc. QUADRELLI MARCO e SANCHI MATTIA, per 3 giornate di gara per i calc. OTTAVIANI ALEX, DHAMO ELVI, DI BIASE LUCIO e MUTONE ANTONIO, con la inibizione per mesi 6 del dir. OTTAVIANI GIUSEPPE, con l’ammenda di € 600 per il F.C.D. REAL MISANO e l’ammenda di € 200 per l’A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- esaminate le argomentazioni svolte dal F.C.D. REAL MISANO e A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI;
- ritenuto che le circostanze acclarate nel corso delle indagini, sia sulle base delle dichiarazioni rese dai protagonisti e dalle persone che hanno assistito agli episodi, sia da quanto riferito da coloro che sono stati fatti oggetto di atti di violenza, documentano che i comportamenti messi in atto dai calciatori OTTAVIANI, QUADRELLI, DHAMO, DI BIASE, MUTTONE e SANCHI, nonché dal dir. OTTAVIANI integrino le violazioni loro attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva del F.C.D. REAL MISANO e dell’A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI;
- valutato altresì il gravissimo comportamento messo in atto dal dir. OTTAVIANI, quale appare anche da alcune sue dichiarazioni rese al collaboratore della Procura Federale sui movimenti fatti con la bandierina in mano, bandierina della quale non aveva pensato di liberarsi quando era intervenuto a difesa del figlio;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere ai calc. QUADRELLI MARCO e SANCHI MATTIA la squalifica per 2 giornate di gara, ai calc. OTTAVIANI ALEX, DHAMO ELVI, DI BIASE LUCIO e MUTONE ANTONIO la squalifica per 3 giornate di gara, al dir. OTTAVIANI GIUSEPPE la inibizione per 1 anno, al F.C.D. REAL MISANO l’ammenda di € 600 ed all’A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI l’ammenda di e 200.