COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGOR

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°36 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA

103  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI

Avverso squalifica per 3 giornate calc. NDIAYE ALE LO

delibera del G.S. del C.P. di  Rimini  contenuta nel C.U.n.  33 del 25.2.2010

gara  COLONNELLA RIMINI – BELLARIA VIRTUS del 21.2.2010

L’A.S.D. COLONNELLA RIMINI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che durante tutto l’incontro il calc. NDIAYE  “è stato oggetto di continue vessazioni, piccoli dispetti, frasi offensive anche se palesemente non razziste a causa del colore della sua pelle, rivolte alla sua persona da parte di alcuni giocatori avversari, peraltro non ravvedute e sanzionate dall’arbitro. E’ stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso che ha determinato la sua reazione, ed il comportamento del giocatore, anche se deprecabile, deve vedersi sotto l’aspetto emotivo e caratteriale”. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il calc. NDIAYE, espulso per avere volontariamente inferto una gomitata alla schiena di un avversario, lasciando il terreno di gioco rivolgeva offese e minacce ad un giocatore avversario, cercando di avvicinarglisi, impeditone dall’intervento di suoi compagni di squadra che lo portavano a forza fuori del campo di gioco,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. NDIAYE ALE LO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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