COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. ASD TORRENOVA AVVERSO IL PROV
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA POL. ASD TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’ INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TOMASSETTI MARCO FINO AL 12. 02. 2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DELL’ 11. 02. 2010
( GARA CERTOSA TORRENOVA DEL 6. 02. 2010 CAMPIONATO GIOV. REG.LI FASCIA B )
La Pol. ASD Torrenova con il presente reclamo, pur riconoscendo le responsabilità del dirigente Tomassetti Marco,, fa presente che ha già provveduto a prendere le distanze, dissociandosi totalmente dal comportamento del predetto dirigente. Chiede comunque la ricorrente nelle conclusioni di rivalutare il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, riducendolo almeno a 12 mesi.
Precisa la reclamante che il Tomassetti non ha sputato, neanche accidentalmente, ad alcun calciatore della squadra avversaria e che , a fine partita,aspettava l’ arbitro, dinanzi allo spogliatoio, solo per ritirare i documenti. La reazione del Tomassetti, seppur deprecabile, è stata, a parere della ricorrente, la conseguenza diretta di gravissime provocazioni subite dall’ arbitro, che assumeva un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo nei suoi confronti.
Dalla visione degli atti ufficiali e da quanto ha precisato l’ arbitro, ascoltato da questa Commissione, non sono emersi elementi tali da poter riconsiderare il provvedimento in questione, in quanto il Tomassetti con il suo comportamento, particolarmente grave e deprecabile sotto tutti gli aspetti, non ha certamente dato esempio di correttezza e lealtà sportiva.
L’ arbitro ha confermato integralmente quanto riportato sul referto di gara precisando,senza ombra di dubbio, che Tomassetti Marco volontariamente lo colpiva con sputi in fronte e sulla guancia e che, nell’occasione, i predetti sputi raggiungevano all’ altezza della bocca anche un calciatore avversario lì presente. A fine gara il dirigente lo colpiva nuovamente con sputi sulla guancia e sul collo.
Dinanzi a simili e inconfutabili precisazioni, questa Commissione di Disciplina non può nemmeno parzialmente prendere in considerazione la richiesta di diminuzione della pena inflitta al Tomassetti,
ritenendola del tutto congrua, tenuto conto della gravità e della reiterazione del gesto compiuto.
Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale
DELIBERA
Di respingere il ricorso in argomento, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo si incamera