COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE LAURENTINA AVVERSO IL PROVVED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE LAURENTINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 DEL 13.11.2010

(Gara: FONTE LAURENTINA – CDQ TORRE MAURA del 14.11.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la reclamante pone in evidenza l’atteggiamento particolarmente fiscale tenuto dall’arbitro solo nei confronti dei calciatori della propria squadra.

Tra l’altro, la Società FONTE LAURENTINA, notava il particolare comportamento confidenziale che aveva l’arbitro con alcuni calciatori  ospiti e le discutibili decisioni tecniche contrarie alla propria squadra.

La Società reclamante ritiene che esistono pertanto forti sospetti su quello che dovrebbe essere l’impugnabilità dell’arbitro sulla conduzione di una gara.

Alla luce di tutto ciò, chiede l’annullamento della sanzione dell’ammenda.

Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante, risulta quanto ampiamente riportato sul Comunicato Ufficiale indicato in oggetto e che non trova fondamento in ordine a quanto richiesto dalla ricorrente.

Al di là comunque di quanto evidenziato in detto Comunicato, questa Commissione Disicplinare è dell’avviso che i fatti rilevati, seppur di una particolare gravità, quali l’atteggiamento minaccioso di un sostenitore che tentava di raggiungere l’arbitro, di altro tifoso che lanciava uno sputo senza colpire e di un tesserata che spintonava l’arbitro e di altro che lo raggiungeva con uno schiaffo al volto, possono essere  sanzionati con una ammenda il  cui importo, a parere di questa Commissione, sembra essere elevata, tenuto conto di alcune affermazioni poste in essere dalla reclamante.

Conseguentemente, questa Commissione Disicplinare

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo in argomento riducendo l’ammenda da € 800 a € 600.

La tassa reclamo va restituita.

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