COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PR
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE FERRERI VLADIMIRO FINO AL 19.3.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 100 DEL 25.2.2010
(Gara: SANTA SUSANNA – SALTO CICOLANO del 21.2.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i reclami circa l’inibizione per dirigenti fino ad 1 mese;
in virtù di detta norma, il reclamo relativo all’inibizione del Dirigente FERRERI VLADIMIRO, essendo inferiore ad 1 mese, non può pertanto essere preso in considerazione.
Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società SALTO CICOLANO.
La tassa reclamo va incamerata.
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