COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARANOVASTRANGOLAG
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOBILE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 34 DEL 25.2.2010
(Gara: RIPI – VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI del 21.2.2010 – Camp. di 3ª Cat. Frosinone)
- La Commissione Disciplinare;
- visto il reclamo in epigrafe;
- esaminati gli atti ufficiali;
- tenuto conto che la squalifica inflitta al calciatore NOBILE ANTONIO presenta margini di una seppur lieve riduzione in rapporto anche ad alcune deduzioni espresse dalla reclamante;
- avuto riguardo alla circostanza che l’avversario colpito non ha riportato alcuna conseguenza fisica, questa Commissione Disciplinare;
DELIBERA
- di accogliere il reclamo avanzato dalla Soc. VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI e, per l’effetto di ridurre la squalifica al calciatore NOBILE ANTONIO da 5 a 4 gare .
La tassa viene restituita.