COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOC. VIS CORTINA AVVERSO LA SQUALIFICA F

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOC. VIS CORTINA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2010 A CARICO DELL’ALLENATORE MANTERO PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CALCIO A 5 CON COM. UFF. N. 54 DEL 24.2.2010 

(Gara: VIS CORTINA – AURELIA NORDOVEST del 19.2.2010 – Camp. di Calcio A5 Jun. “B”)

  Considerato che il comportamento complessivo dell’allenatore MANTERO durante ed a fine gara si concretizza in offese all’arbitro ed a una volontà di creare disagio allo stesso, così come puntualmente riferito al direttore di gara nel proprio referto;

  notato inoltre che dallo stesso rapporto emerge una condotta malevola del citato allenatore, il quale, prima della gara, forniva deliberatamente all’arbitro un’indicazione errata circa l’ubicazione degli spogliatoi e alla richiesta di spiegazioni da parte di quest’ultimo gli rivolgeva frase marcatamente ironica.

  Tenuto conto della congruità della sanzione applicata dal Giudice Sportivo, questa Commissione

DELIBERA

-  di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. VIS CORTINA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.

La tassa viene incamerata.

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