COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOC. MONTELIBRETTI CALCIO AVVERSO IL PRO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOC. MONTELIBRETTI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ALL’ALLENATORE BORDONI STEFANO, PER 3 GARE AL CALCIATORE PETRUCCI FEDERICO E DELL’AMMENDA DI EURO 125,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 56 DEL 4.3.2010

(Gara: COR 2005 – MONTELIBRETTI DEL 28.2.2010 – CAMP. GIOV.PROV.LI ROMA)

La Commissione Disciplinare;

-  visto il reclamo in epigrafe;

-  esaminati gli atti ufficiali;

-  ascolta, come da richiesta, la Società interessata;

-  preliminarmente osserva che il reclamo avverso la squalifica dell’allenatore BORDONI STEFANO non può essere preso in esame, in quanto inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., trattandosi di squalifica inferiore ad un mese;

-  circa la squalifica al calciatore PETRUCCI FEDERICO, avuto anche riguardo ad alcune osservazioni della reclamante, questa Commissione di Disciplina è dell’avviso che possa essere suscettibile di una lieve riduzione;

-  si conferma l’ammenda di Euro 125,00 di cui Euro 100,00 avendo alcuni calciatori non individuati della Soc. MONTELIBRETTI rivolto frasi offensive all’arbitro ed Euro 25,00 (I rinuncia, come da sanzioni riportate nel Com. Uff.n. 1);

DELIBERA

-  di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell’allenatore BORDONI STEFANO;

-  di ridurre la squalifica al calciatore PETRUCCI FEDERICO da 3 a 2 gare effettive;

-  di confermare l’ammenda da Euro 125,00 a carico della Soc. MONTELIBRETTI CALCIO.

La tassa reclamo si restituisce.

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