COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Cicopieve Camp. 1^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Cicopieve Camp. 1^ Cat. Gir. G
Gara San Lazzaro/Cicopieve del 14/02/2010
CU n. 31 del CRL datato 18/02/2010
La società CICOPIEVE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marcello PIZZI sino al 31/03/2010 per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti del tecnico della squadra avversaria, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come descritto nel rapporto arbitrale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto di gara redatto dall’arbitro è fonte privilegiata di prova. Nella specie lo stesso è preciso e circostanziato nella descrizione dell’episodio ingiurioso e provocatorio nei confronti del tecnico avversario. La diversa versione dei fatti fornita dal calciatore interessato non può essere presa in considerazione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.