COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Aurora Seriate  Camp. E

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Aurora Seriate  Camp. Ecc. Gir. C

Gara Aurora Seriate/Castellucchio del  28/02/2010

CU n. 32 ter del CRL datato 02/03/2010

La società AURORA SERIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Fabio BONACINA per 5 GARE per atti di violenza nei confronti di un avversario, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la richiesta che Questa Commissione sia tenuta ad ascoltare il calciatore sanzionato risulta inammissibile in quanto non sottoscritta dal diretto interessato, ma formulata dalla società, priva di rappresentanza. Questa Commissione rileva, inoltre, che è obbligata a visionare le immagini televisive che sono state trasmesse con DVD allegato al ricorso unicamente allorquando in caso di condotta violenta, il direttore di gara non abbia visto l’accaduto. Non è questo il caso essendo, sul punto, il referto preciso e concordante.

Nel caso che ci occupa, risulta indubitabile che autore del comportamento rilevato appare essere il tesserato BONACINA il quale, come rilevato nel referto, che costituisce fonte privilegiata di prova, appare aver colpito un avversario con un pugno alla schiena e con due calci alle gambe.

In relazione a detto comportamento, la misura della squalifica appare adeguata e conforme ai criteri abitualmente in uso presso Questa Commissione per casi analoghi.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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