COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Castanese Camp. 2^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Castanese Camp. 2^ Cat. Gir. M
Gara Vizzola Ticino/Castanese del 21/02/2010
CU n. 29 della delegazione di LEGNANO datato 25/02/2010
La società CASTANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone PISAN fino al 30/06/2010 chiedendo una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come descritto nel referto arbitrale, il PISAN, in seguito alla convalida della rete segnata dagli avversari, usciva dalla propria porta e spintonava il direttore di gara impedendo allo stesso di raggiungere il centro campo. L’arbitro, sentito a chiarimenti ha precisato che il comportamento tenuto dal PISAN non è mai stato connotato da violenza bensì dettato principalmente dalla volontà di protestare per la rete subita. Pertanto, alla luce di quanto sopra si ritiene che il comportamento del calciatore sanzionato, seppure deprecabile, debba essere valutato con minor rigore.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Simone PISAN a tutto il 03/05/2010, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.