COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POL. D. CATTABRIGHE 2008 S.G. avverso decision
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POL. D. CATTABRIGHE 2008 S.G. avverso decisioni merito gara Atletico Gallo Colbordolo – Cattabrighe, del 20.2.2010 – Campionato Provinciale Giovanissimi, girone “A” – Com. Uff. n. 65 del 24.2.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro .
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione,
P.Q.M.visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva,
dichiarainammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Cattabrighe 2008 S.G. per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.