COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TENAX SPORT CLUB avverso sanzioni merito gar
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. TENAX SPORT CLUB avverso sanzioni merito gara Nuova Morrovalle – Tenax Sport Club, del 5.2.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – Com. Uff. n. 119 del 10.2.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Sgardi Andrea, asseritamene tesserato a favore della reclamante e, nell’occasione, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Tenax Sport Club, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi si sarebbe limitato ad insultare il direttore di gara, senza dargli spinte di sorta, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al proprio dirigente.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che lo Sgardi, in occasione dell’espulsione di un calciatore della propria squadra, entrò sul terreno di gioco protestando nei confronti dell’arbitro n. 2, appoggiandogli le mani sulle spalle ed insultandolo. Allontanato, continuava ad insultarlo lungo il percorso di uscita.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dallo Sgardi, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti.
Ne deriva che, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Tenax Sport Club, riduce la sanzione dell’inibizione del dirigente Sgardi Andrea al 15 aprile 2010.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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