COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARCOBALENO CALCIO avverso decisioni merito
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ARCOBALENO CALCIO avverso decisioni merito gara Arcobaleno – Muraglia, del 7.2.2010 – Campionato Provinciale Giovanissimi, girone “C” - Com. Uff. n. 61 del 10.2.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, sulla base degli atti ufficiali, ritenendo entrambe le Società che adducevano presunte condizioni non praticabili del terreno di gioco, responsabili della mancata effettuazione dell’incontro emarginato, infliggeva loro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, nonché l’ammenda di € 25,00 ciascuna per prima rinuncia.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Arcobaleno Calcio deducendo:
- che il giorno precedente, sullo stesso campo, non si era disputata altra gara di Seconda Categoria per impraticabilità del campo e che, durante la notte, era continuato a piovere;
- che le due Società, onde tutelare l’incolumità dei propri tesserati, di comune accordo, come da nota consegnata all’arbitro, e con il consenso di questi, decidevano di non disputare l’incontro;
- l’arbitro non mise in atto e non eseguì tutte le procedure del caso: non chiese, come da regolamento, le distinte dei calciatori nè effettuò il loro riconoscimento.
Concludeva quindi chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente recupero della gara medesima.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere comunicato ai dirigenti responsabili ed ai giocatori delle squadre delle due Società, a seguito dell’effettuato rituale sopralluogo, la sua valutazione positiva circa la praticabilità del terreno di gioco e, quindi, di poter disputare la gara. Entrambe le squadre, tuttavia, si rifiutavano, non consegnando le relative liste di gara e producendo una dichiarazione in tal senso.
LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevato che dagli atti ufficiali risulta che entrambe le squadre, nonostante il giudizio dell’arbitro di praticabilità del terreno di gioco, hanno rinunciato alla disputa della gara in esame, come peraltro ulteriormente confermato dalla Società ospitante con la dichiarazione rilasciata all’arbitro nella quale, dato atto dell’accordo raggiunto fra le due Società, si adduceva l’impraticabilità del campo e la conseguente tutela dell’incolumità degli atleti;rilevato che a norma del 1° comma dell’art. 60 delle NOIF “il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara” e che trattasi di accertamento tecnico sottratto a reclamo di parte ed all’esame degli Organi di giustizia sportiva;considerato che:- a norma dell’art. 53 delle N.O.I.F., punto 2, la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0 a 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica;
- il punto 7 della medesima norma dispone che alle società che rinunciano a disputare gare, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Arcobaleno Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Ridetermina la sanzione infliggendo all’A.S.D. Arcobaleno Calcio, oltre alle sanzioni già applicate dal primo Giudice, la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica generale del Campionato Provinciale Giovanissimi di competenza.
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