COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara M
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Monteluponese – Helvia Recina, del 20.2.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 127 del 24.2.2010.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive del proprio calciatore Ciglic Dante Maximilia e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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