COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. J.R.V.S. ASCOLI avverso sanzioni merito g

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO S.S. J.R.V.S. ASCOLI avverso sanzioni merito gara Venarotta – J.R.V.S. Ascoli, del 22.2.2010 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F” – Com. Uff. n. 48 del 24.2.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Grelli Stefano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore avversario e del pubblico presente.

  Avverso detta squalifica ha proposto rituale reclamo la S.S. J.R.V.S Ascoli chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrivibili al proprio allenatore.

  A dire della reclamante il Grelli rispose, in modo improprio, ad un calciatore della squadra avversaria, allorché il gioco continuava nonostante un suo atleta fosse a terra dolorante per un infortunio subito. Si attardava a lasciare il campo non per protesta, ma solo per chiedere spiegazioni all’arbitro sul motivo del suo allontanamento. Infine, non risponderebbe a verità che uscendo avrebbe fatto gesti offensivi rivolti al pubblico presente.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al tecnico sanzionato, escludendo, peraltro, che lo stesso fosse entrato in campo per soccorrere un proprio giocatore infortunato: egli, non autorizzato, entrò in campo al solo fine di insultare un calciatore della squadra avversaria.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la condotta ascritta al tecnico sanzionato in ordine ai fatti ascrittigli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro nell’espletata istruttoria;ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la gravità della condotta posta in essere dal Grelli ed il suo ruolo di allenatore della squadra Juniores, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento, non consentono l’invocata riduzione. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. J.R.V.S. Ascoli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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